Corte costituzionale
Ordinanza n. 40/1976
Corte cost., ord. 19 febbraio 1976, n. 40
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 40/1976
- Data di deposito
- 19 febbraio 1976
- Data di decisione
- 12 febbraio 1976
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leonetto Amadei
- Presidente
- OGGIONI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:40
Norme oggetto del giudizio
- art. 109, comma 5, integrato, legge n. 907 del 17 luglio 1942
- art. 109, comma 4, legge n. 907 del 17 luglio 1942
- art. 1, legge n. 953 del 31 ottobre 1966
- art. 2, legge n. 953 del 31 ottobre 1966
Parametri
Massime
Massima n. 8210
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - proposta in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27, comma secondo, Cost. - dell'art. 109, quarto e quinto comma, della legge 17 luglio 1942, n. 907, come integrato dall'articolo unico della legge 31 ottobre 1966, n. 953, nella parte in cui dispone che i mezzi di trasporto che servirono o furono destinati a commettere il reato di contrabbando e sequestrati possono essere venduti dai competenti organi doganali mediante pubblica gara e con accreditamento del prezzo a favore degli aventi diritto previa autorizzazione del giudice competente a conoscere del reato e che la vendita potra' essere negata se il mantenimento del sequestro sia strettamente necessario ai fini dell'accertamento del reato, trattandosi di questione gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 161 del 1974 e non sussistendo motivi per discostarsi da tale decisione. - v. Sent. n. 161 del 1974.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 109, quarto e quinto comma, della legge 17 luglio 1942, n. 907, come integrato dall'art. 1 della legge 31 ottobre 1966, n. 953, proposta, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dall'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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