Corte costituzionale

Ordinanza n. 271/1976

Corte cost., ord. 29 dicembre 1976, n. 271

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
271/1976
Data di deposito
29 dicembre 1976
Data di decisione
21 dicembre 1976
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:271

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 4, legge n. 138 del 11 gennaio 1943
  • art. 14, contratto o accordo collettivo di lavoro del 3 gennaio 1939

Parametri

Massime

Massima n. 8640

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - dell'art. 6, quarto comma, legge 11 gennaio 1943, n. 138, nella parte in cui si riferisce all'art. 14 del c.c.n. 3 gennaio 1939 per gli operai dell'industria, il quale fissa il termine massimo per la corresponsione durante l'anno della indennita' di malattia, avendo la Corte, con sent. n. 67 del 1975, in base a considerazioni che valgono oltre l'aspetto esaminato, ritenuto costituzionalmente legittima detta disposizione, nella parte in cui si riferisce all'art. 19, lett. a), del contratto succitato, in quanto essa non avrebbe affatto recepito l'accordo collettivo, ed anzi l'intera legge n. 138 del 1943 si sarebbe presentata come derogatoria della disciplina corporativa e, dando vita ad un sistema generalizzato ed uniforme di assistenza, idonea a garantire a tutti i lavoratori quel trattamento assistenziale in caso di malattie che ha trovato un preciso riconoscimento come diritto nell'art. 38, secondo comma, Cost..

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, quarto comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, nella parte in cui si riferisce all'art. 14 del contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939 per gli operai dell'industria, sollevata dal tribunale di Lagonegro con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI-

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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