Corte costituzionale
Ordinanza n. 114/1976
Corte cost., ord. 6 maggio 1976, n. 114
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 114/1976
- Data di deposito
- 6 maggio 1976
- Data di decisione
- 23 aprile 1976
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino de Stefano
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:114
Norme oggetto del giudizio
- art. 52, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
- art. 32, comma 4, legge n. 460 del 3 aprile 1958
Parametri
Massime
Massima n. 8330
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - dell'art. 32, quarto comma, legge 3 aprile 1958, n. 460 - che limita il beneficio della minore anzianita' di anni quindici di servizio effettivo ai fini del conseguimento della pensione ai soli sottufficiali di p.s. dispensati dal servizio per inidoneita' alle funzioni del proprio grado o per scarso rendimento, ed esclude da tale previsione, diversamente da quanto stabilito per gli ufficiali dello stesso corpo (i quali, al pari di quelli delle altre forze armate, possono avvalersi dell'art. 12 r.d. 18 novembre 1920, n. 1626, per cui conseguono in ogni caso la pensione con la predetta anzianita'), i sottufficiali rimossi dal grado o cessati comunque dal servizio per effetto di condanna penale - essendo entrato in vigore successivamente all'ordinanza di rimessione il t.u. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, che ha abrogato tutte le precedenti disposizioni in materia e stabilito che la nuova disciplina si applica anche ai casi in corso di trattazione, in sede amministrativa o giurisdizionale, alla data della sua entrata in vigore, rendendo pertanto necessaria, alla stregua delle sopravvenute norme, una nuova valutazione della rilevanza, da parte del giudice a quo, della proposta questione di legittimita' costituzionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti per un nuovo esame della rilevanza della questione sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
LUIGI BROSIO - Cancelliere
Testo integrale
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