Corte costituzionale

Ordinanza n. 114/1976

Corte cost., ord. 6 maggio 1976, n. 114

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
114/1976
Data di deposito
6 maggio 1976
Data di decisione
23 aprile 1976
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonino de Stefano
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:114

Norme oggetto del giudizio

  • art. 52, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
  • art. 32, comma 4, legge n. 460 del 3 aprile 1958

Parametri

Massime

Massima n. 8330

Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - dell'art. 32, quarto comma, legge 3 aprile 1958, n. 460 - che limita il beneficio della minore anzianita' di anni quindici di servizio effettivo ai fini del conseguimento della pensione ai soli sottufficiali di p.s. dispensati dal servizio per inidoneita' alle funzioni del proprio grado o per scarso rendimento, ed esclude da tale previsione, diversamente da quanto stabilito per gli ufficiali dello stesso corpo (i quali, al pari di quelli delle altre forze armate, possono avvalersi dell'art. 12 r.d. 18 novembre 1920, n. 1626, per cui conseguono in ogni caso la pensione con la predetta anzianita'), i sottufficiali rimossi dal grado o cessati comunque dal servizio per effetto di condanna penale - essendo entrato in vigore successivamente all'ordinanza di rimessione il t.u. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, che ha abrogato tutte le precedenti disposizioni in materia e stabilito che la nuova disciplina si applica anche ai casi in corso di trattazione, in sede amministrativa o giurisdizionale, alla data della sua entrata in vigore, rendendo pertanto necessaria, alla stregua delle sopravvenute norme, una nuova valutazione della rilevanza, da parte del giudice a quo, della proposta questione di legittimita' costituzionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti per un nuovo esame della rilevanza della questione sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

LUIGI BROSIO - Cancelliere

Testo integrale

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