Corte costituzionale
Sentenza n. 96/1975
Corte cost., sent. 29 aprile 1975, n. 96
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 96/1975
- Data di deposito
- 29 aprile 1975
- Data di decisione
- 23 aprile 1975
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Gionfrida
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:96
Norme oggetto del giudizio
- art. 390, codice di procedura penale 1930
- art. 389, codice di procedura penale 1930
- art. 396, codice di procedura penale 1930
- art. 394, codice di procedura penale 1930
- art. 393, codice di procedura penale 1930
- art. 392, codice di procedura penale 1930
- art. 391, codice di procedura penale 1930
- art. 395, codice di procedura penale 1930
- art. 397, codice di procedura penale 1930
- art. 406, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 7775
Non e' fondata, in riferimento all'art. 102 Cost., la questione di legittimita' costituzionale delle norme (artt. 389 a 397 cod. proc. pen.) concernenti l'attivita' istruttoria sommaria svolta dal p.m.; giacche' nel concetto di "giurisdizione" -quale contemplato dall'art. 102 indicato- deve intendersi compresa non solo l'attivita' decisoria, peculiare del giudice, ma anche l'attivita' di esercizio dell'azione penale che con la prima si coordina in un rapporto di compenetrazione organica a fini di giustizia e che l'art. 102 Cost., appunto, attribuisce al p.m.
Massima n. 7776
In particolare non contrastano con l'art. 102 Cost., gli artt. 396 e 406 cod. proc. pen., in quanto la "richiesta" del p.m. - a seguito della quale il Presidente del tribunale e' tenuto ad emettere il decreto di citazione a giudizio - se pur evidentemente, implica una valutazione in senso logico delle prove raccolte, e' comunque diversa dal giudizio in senso tecnico (non implicando alcuna decisione sulla notitia criminis) e, percio' non esorbita dalla funzione di iniziativa penale riconosciuta al p.m.
Massima n. 7777
Gli artt. 389 a 397 cod. proc. pen., indicati, neppure, infine, violano l'art. 25 Cost., poiche' l'esplicazione (da tali norme previste) di atti istruttori da parte del p.m. resta contenuta nella funzione (latamente giurisdizionale) di esercizio dell'azione penale e si arresta di fronte ad atti di contenuto decisorio (come il rinvio a giudizio o il proscioglimento istruttorio), che il p.m. e' tenuto a chiedere all'organo giudicante, di fronte ai quali soltanto opera la garanzia della precostituzione del giudice.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 406, prima parte, e, per connessione, degli articoli da 389 a 397 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 102 e 25 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NTCOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze