Corte costituzionale

Sentenza n. 96/1975

Corte cost., sent. 29 aprile 1975, n. 96

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
96/1975
Data di deposito
29 aprile 1975
Data di decisione
23 aprile 1975
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Gionfrida
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:96

Norme oggetto del giudizio

  • art. 390, codice di procedura penale 1930
  • art. 389, codice di procedura penale 1930
  • art. 396, codice di procedura penale 1930
  • art. 394, codice di procedura penale 1930
  • art. 393, codice di procedura penale 1930
  • art. 392, codice di procedura penale 1930
  • art. 391, codice di procedura penale 1930
  • art. 395, codice di procedura penale 1930
  • art. 397, codice di procedura penale 1930
  • art. 406, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 7775

Non e' fondata, in riferimento all'art. 102 Cost., la questione di legittimita' costituzionale delle norme (artt. 389 a 397 cod. proc. pen.) concernenti l'attivita' istruttoria sommaria svolta dal p.m.; giacche' nel concetto di "giurisdizione" -quale contemplato dall'art. 102 indicato- deve intendersi compresa non solo l'attivita' decisoria, peculiare del giudice, ma anche l'attivita' di esercizio dell'azione penale che con la prima si coordina in un rapporto di compenetrazione organica a fini di giustizia e che l'art. 102 Cost., appunto, attribuisce al p.m.

Massima n. 7776

In particolare non contrastano con l'art. 102 Cost., gli artt. 396 e 406 cod. proc. pen., in quanto la "richiesta" del p.m. - a seguito della quale il Presidente del tribunale e' tenuto ad emettere il decreto di citazione a giudizio - se pur evidentemente, implica una valutazione in senso logico delle prove raccolte, e' comunque diversa dal giudizio in senso tecnico (non implicando alcuna decisione sulla notitia criminis) e, percio' non esorbita dalla funzione di iniziativa penale riconosciuta al p.m.

Massima n. 7777

Gli artt. 389 a 397 cod. proc. pen., indicati, neppure, infine, violano l'art. 25 Cost., poiche' l'esplicazione (da tali norme previste) di atti istruttori da parte del p.m. resta contenuta nella funzione (latamente giurisdizionale) di esercizio dell'azione penale e si arresta di fronte ad atti di contenuto decisorio (come il rinvio a giudizio o il proscioglimento istruttorio), che il p.m. e' tenuto a chiedere all'organo giudicante, di fronte ai quali soltanto opera la garanzia della precostituzione del giudice.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 406, prima parte, e, per connessione, degli articoli da 389 a 397 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 102 e 25 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NTCOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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