Corte costituzionale

Sentenza n. 92/1975

Corte cost., sent. 29 aprile 1975, n. 92

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
92/1975
Data di deposito
29 aprile 1975
Data di decisione
23 aprile 1975
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:92

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 1, legge n. 315 del 3 maggio 1967
  • art. 5, comma 1, legge n. 215 del 3 maggio 1967

Parametri

Massime

Massima n. 7767

L'art. 5, primo comma, della legge 3 maggio 1967, n. 315 (concernente il trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari) non contrasta con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui non contempla che, nella serie delle retribuzioni pensionabili annue, costituenti la pensione teorica degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari, sia inclusa anche la retribuzione effettivamente corrisposta agli interessati alla data di cessanzione dal servizio.

Massima n. 7768

L'affermazione circa il carattere retributivo riconosciuto alla pensione, quale compenso differito per il lavoro prestato, non comporta, ai fini della determinazione del quantum, che il calcolo della pensione debba sempre farsi con riferimento, in tutto e in parte, all'importo della retribuzione percepita a quella data, ma esprime solo l'esigenza di un graduale adeguamento del trattamento di quiescenza al livello economico di attivita'. A tale esigenza si e' ispirato il legislatore, secondo criteri ed apprezzamenti implicanti un giudizio di merito che e' prerogativa del Parlamento, nei diversi settori della previdenza sociale e, per quanto riguarda i sanitari, prima con la legge n. 315 del 1967 e, da ultimo, con la legge 11 agosto 1972 n. 485, per il personale sanitario collocato a riposo a partire dall'1 luglio 1971. Pertanto, non contrasta con l'art. 36 della Costituzione, la disposizione dell'art. 5 della legge n. 315 del 1967, che sposta, ai fini pensionistici, all'1 gennaio dell'anno successivo l'efficacia dei miglioramenti economici concessi nel corso dell'anno precedente.

Massima n. 7769

Le Casse pensioni, amministrate dal Ministero del Tesoro, hanno in comune solo l'organo che le amministra, e sono tra loro distinte ed autonome, ciascuna con un proprio bilancio in cui le entrate, rappresentate dai contributi, e le spese, costituite dalle erogazioni per pagamento pensioni, variano da cassa a cassa, in rapporto al vario ammontare delle retribuzioni, su cui gravano differenti oneri contributivi. Ne consegue che il diverso trattamento pensionistico fra gli iscritti alle varie casse, trovando giustificazione nella diversita' della strutturazione di esse fondata sulla differenza di base esistente tra le varie categorie di iscritti, non puo' dare luogo a censure sul rispetto del principio di eguaglianza, il quale puo' ritenersi violato solo quando un trattamento differenziato e' applicato a situazioni che abbiano caratteristiche identiche o, almeno, analoghe. Pertanto, non viola l'art. 3 della Costituzione, la norma contenuta nell'art. 5 della legge n. 315 del 1967 sotto il profilo della disparita' di trattamento tra le categorie di dipendenti assoggettati a contribuzione a favore delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

Massima n. 7770

Non contrasta con il principio di eguaglianza un differente trattamento pensionistico applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, perche' lo stesso fluire di questo costituisce di per se' un elemento diversificatore in rapporto a situazioni concernenti sia gli stessi soggetti come gli altri componenti dell'aggregato sociale. (Il principio espresso nella massima e' stato affermato con riferimento alla norma contenuta nell'art. 5, primo comma, della legge 3 maggio 1967 n. 315, in tema di trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari). Cfr.: sent. 57/1973.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge 3 maggio 1967, numero 315 (trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari); questione proposta, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 36 e 3, comma primo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NTCOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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