Corte costituzionale

Sentenza n. 87/1975

Corte cost., sent. 16 aprile 1975, n. 87

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
87/1975
Data di deposito
16 aprile 1975
Data di decisione
9 aprile 1975
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Edoardo Volterra
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:87

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 7760

L'art. 10, terzo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 - nella parte in cui prevede esclusivamente nei riguardi della donna che si mariti con uno straniero la cui cittadinanza le si comunichi a seguito del matrimonio, la perdita della cittadinanza italiana - crea un'ingiustificata e non razionale disparita' di trattamento fra i due coniugi; crea, inoltre, un'ingiustificata disparita' di trattamento fra le stesse donne italiane sposate a stranieri, facendo dipendere la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera che preveda l'acquisto della cittadinanza del marito da parte della moglie; pone, infine, la donna in uno stato di evidente inferiorita', privandola automaticamente, per il solo fatto di matrimonio, dei diritti di cittadina italiana, e nuoce all'unita' familiare in quanto potrebbe indurre la donna a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a scioglierlo una volta compiuto. Detta disposizione e' pertanto costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volonta' della donna.

Massima n. 7761

Spetta al giudice a quo - cui a tal fine vanno restituiti gli atti ove non vi abbia provveduto - valutare in modo adeguato la rilevanza nel giudizio di merito della questione sottoposta all'esame della Corte e darne motivazione nell'ordinanza di rimessione. (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost. - dell'art. 19 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile, il quale prescrive che i rapporti patrimoniali fra coniugi sono regolati dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione, perche' nell'ordinanza non e' motivata la rilevanza della questione per il giudizio a quo avente come oggetto la produttivita' di effetti di un contratto di alienazione di una cosa mobile ad una donna, espressamente subordinato alla condizione che la cosa dovesse rimanere in proprieta' esclusiva di cittadini italiani, non essendo tra l'altro indicata la natura della condizione e gli effetti di essa in ordine all'efficacia e alla risoluzione del contratto).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;

b) ordina la restituzione degli atti al giudice conciliatore di Milano, per quanto riguarda la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NTCOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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