Corte costituzionale
Sentenza n. 83/1975
Corte cost., sent. 16 aprile 1975, n. 83
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 83/1975
- Data di deposito
- 16 aprile 1975
- Data di decisione
- 9 aprile 1975
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:83
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 2, regio decreto legge n. 1404 del 20 luglio 1934
Parametri
Massime
Massima n. 7751
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma secondo, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, sull'istituzione e funzionamento del tribunale dei minorenni, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - limitatamente alla parte in cui detta norma non prevede la deroga alla competenza del tribunale per i minorenni nella ipotesi di reati commessi da maggiori e minori degli anni 18 in danno reciprocamente gli uni degli altri - va dichiarata inammissibile in quanto con essa si chiede in sostanza una decisione che avrebbe l'effetto di ridurre la sfera di una parziale dichiarazione di illegittimita' gia' pronunciata da questa Corte e si vorrebbe far rivivere una fattispecie normativa gia' compresa nella precedente pronunzia di illegittimita'. (Fattispecie in cui avendo la Corte con sent. n. 198 del 1972 gia' dichiarato l'incostituzionalita' dell'art. 9, comma secondo del r.d.l. n. 104 del 1934 nella parte in cui non limitava "la deroga alla competenza del tribunale per i minorenni alla sola ipotesi nella quale minori e maggiori sono coimputati dello stesso reato" appare evidente che in siffatta statuizione d'incostituzionalita' e' da ritenersi compresa anche l'ipotesi di connessione prospettata nell'ordinanza del pretore di Trieste).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma secondo, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, sull'istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni, limitatamente alla parte in cui non prevede la deroga alla competenza del tribunale per i minorenni nella ipotesi di reati commessi da minori e maggiori degli anni 18 in danno reciprocamente gli uni degli altri, sollevata con ordinanza 22 febbraio 1973 dal pretore di Trieste, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NTCOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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