Corte costituzionale

Sentenza n. 83/1975

Corte cost., sent. 16 aprile 1975, n. 83

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
83/1975
Data di deposito
16 aprile 1975
Data di decisione
9 aprile 1975
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:83

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, comma 2, regio decreto legge n. 1404 del 20 luglio 1934

Parametri

Massime

Massima n. 7751

La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma secondo, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, sull'istituzione e funzionamento del tribunale dei minorenni, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - limitatamente alla parte in cui detta norma non prevede la deroga alla competenza del tribunale per i minorenni nella ipotesi di reati commessi da maggiori e minori degli anni 18 in danno reciprocamente gli uni degli altri - va dichiarata inammissibile in quanto con essa si chiede in sostanza una decisione che avrebbe l'effetto di ridurre la sfera di una parziale dichiarazione di illegittimita' gia' pronunciata da questa Corte e si vorrebbe far rivivere una fattispecie normativa gia' compresa nella precedente pronunzia di illegittimita'. (Fattispecie in cui avendo la Corte con sent. n. 198 del 1972 gia' dichiarato l'incostituzionalita' dell'art. 9, comma secondo del r.d.l. n. 104 del 1934 nella parte in cui non limitava "la deroga alla competenza del tribunale per i minorenni alla sola ipotesi nella quale minori e maggiori sono coimputati dello stesso reato" appare evidente che in siffatta statuizione d'incostituzionalita' e' da ritenersi compresa anche l'ipotesi di connessione prospettata nell'ordinanza del pretore di Trieste).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma secondo, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, sull'istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni, limitatamente alla parte in cui non prevede la deroga alla competenza del tribunale per i minorenni nella ipotesi di reati commessi da minori e maggiori degli anni 18 in danno reciprocamente gli uni degli altri, sollevata con ordinanza 22 febbraio 1973 dal pretore di Trieste, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NTCOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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