Corte costituzionale

Sentenza n. 8/1975

Corte cost., sent. 16 gennaio 1975, n. 8

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
8/1975
Data di deposito
16 gennaio 1975
Data di decisione
9 gennaio 1975
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Trimarchi
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:8

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 7594

La garanzia costituzionale della difesa in giudizio assicurata dall'art. 24, comma secondo, della Costituzione si estrinseca nella possibilita' data a tutti coloro che agiscano in giudizio per la tutela dei loro diritti ed interessi legittimi, di difendersi ad essere difesi in ogni stato e grado del procedimento: essa si riferisce alle situazioni soggettive quali risultano dalle norme di diritto sostanziale.

Massima n. 7595

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1310, comma primo, del codice civile, nella parte in cui si dispone che gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori anche se questi ultimi non siano a conoscenza della pretesa creditoria e dei detti atti interruttivi: la norma, infatti, inserita nel sistema degli effetti della obbligazione solidale, non si pone in contrasto, cosi' come denunciato dal giudice a quo, con gli artt. 3, comma primo, e 24 della Costituzione. Infatti, perche' si produca l'effetto conservativo del diritto del creditore a sensi dell'art. 1310, comma primo, c.c. non e' richiesto che dell'atto che lo fa sorgere sia a conoscenza il destinatario: detto effetto incide, infatti, direttamente sulla posizione del creditore nell'ambito dell'obbligazione solidale e si riflette inevitabilmente ed automaticamente sulla posizione di tutti i condebitori solidali e di ciascuno di essi, in quanto coinvolge l'intero rapporto obbligatorio. Non occorre disparita' di trattamento ingiustificata tra il condebitore solidale a cui non sia rivolto l'atto interruttivo di cui all'art. 1310, comma primo, e il debitore unico o altro condebitore solidale che riceva l'atto. La situazione del debitore unico e' diversa, in modo evidente, e quindi e' del tutto corretto che la disciplina nei suoi confronti sia differenziata. Il principio di eguaglianza, poi, non risulta violato ove si mettano a raffronto i detti condebitori solidali, perche' l'essere o meno a conoscenza dell'atto interruttivo ai fini della produzione dell'effetto conservativo del diritto del creditore, effetto che si produce a sensi dell'art. 1310, comma primo, non e' influente ai fini della valutazione della posizione giuridica del condebitore solidale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1310, comma primo, del codice civile, nella parte in cui si dispone che gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori anche se questi ultimi non siano a conoscenza della pretesa creditoria e dei detti atti interruttivi; questione sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione con le ordinanze indicate in epigrafe della Corte dei conti e della Corte d'appello di Firenze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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