Corte costituzionale

Sentenza n. 64/1975

Corte cost., sent. 12 marzo 1975, n. 64

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
64/1975
Data di deposito
12 marzo 1975
Data di decisione
5 marzo 1975
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leonetto Amadei
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:64

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, legge n. 35 del 18 gennaio 1952

Parametri

Massime

Massima n. 7712

A norma dell'art. 7 della legge 18 gennaio 1952, n. 35, (Estensione dell'assicurazione assistenza malattie ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari) il diritto alle prestazioni assistenziali previste, sussiste, per i suddetti lavoratori, solo se l'assicurato abbia iniziato il lavoro da almeno sei mesi e risultino dovuti dal datore di lavoro anche se non versati, almeno dodici contributi settimanali nelle ventiquattro settimane immediatamente precedenti la data della domanda. Tale limitazione in ordine al momento da cui puo' farsi valere, nel caso, il diritto alla prestazione assistenziale, viola il principio di eguaglianza, in quanto, per effetto della legge 11 gennaio 1943, n. 138, istitutiva dell'I.N.A.M., per le altre categorie di lavoratori il diritto sorge all'atto della formazione del rapporto di lavoro; e viola anche l'art. 38, secondo comma, Cost., il quale non consente il differimento del diritto alle prestazioni assistenziali previsto dalla disposizione impugnata.

Massima n. 7713

L'art. 38, secondo comma, Cost., attribuendo valore di principio fondamentale al diritto dei lavoratori a che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di malattia, infortunio, invalidita' e vecchiaia, disoccupazione involontaria, impone che, in casi di eventi i quali incidano sfavorevolmente sull'attivita' lavorativa, siano ai lavoratori assicurate previdenze atte a garantire la soddisfazione delle loro esigenze di vita. Esso va quindi inteso nel senso di favorire, piuttosto che limitare, la concessione di maggiori garanzie ai prestatori d'opera per cui, se puo' essere giustificata una disciplina differenziata del regime delle prestazioni in correlazione alla varieta' delle situazioni di bisogno, non eguale giustificazione puo' trovare una limitazione che oltre a rappresentare una diversita' di trattamento tra categoria e categoria, incida sulla essenza stessa del diritto, qual'e' l'elemento temporale della sua decorrenza. Cfr.: sentt. n. 44 del 1965 e n. 23 del 1973.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 18 gennaio 1952, n. 35, concernente la estensione dell'assicurazione assistenza malattie ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI- EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

Testo integrale

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