Corte costituzionale
Sentenza n. 64/1975
Corte cost., sent. 12 marzo 1975, n. 64
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 64/1975
- Data di deposito
- 12 marzo 1975
- Data di decisione
- 5 marzo 1975
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leonetto Amadei
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:64
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, legge n. 35 del 18 gennaio 1952
Parametri
Massime
Massima n. 7712
A norma dell'art. 7 della legge 18 gennaio 1952, n. 35, (Estensione dell'assicurazione assistenza malattie ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari) il diritto alle prestazioni assistenziali previste, sussiste, per i suddetti lavoratori, solo se l'assicurato abbia iniziato il lavoro da almeno sei mesi e risultino dovuti dal datore di lavoro anche se non versati, almeno dodici contributi settimanali nelle ventiquattro settimane immediatamente precedenti la data della domanda. Tale limitazione in ordine al momento da cui puo' farsi valere, nel caso, il diritto alla prestazione assistenziale, viola il principio di eguaglianza, in quanto, per effetto della legge 11 gennaio 1943, n. 138, istitutiva dell'I.N.A.M., per le altre categorie di lavoratori il diritto sorge all'atto della formazione del rapporto di lavoro; e viola anche l'art. 38, secondo comma, Cost., il quale non consente il differimento del diritto alle prestazioni assistenziali previsto dalla disposizione impugnata.
Massima n. 7713
L'art. 38, secondo comma, Cost., attribuendo valore di principio fondamentale al diritto dei lavoratori a che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di malattia, infortunio, invalidita' e vecchiaia, disoccupazione involontaria, impone che, in casi di eventi i quali incidano sfavorevolmente sull'attivita' lavorativa, siano ai lavoratori assicurate previdenze atte a garantire la soddisfazione delle loro esigenze di vita. Esso va quindi inteso nel senso di favorire, piuttosto che limitare, la concessione di maggiori garanzie ai prestatori d'opera per cui, se puo' essere giustificata una disciplina differenziata del regime delle prestazioni in correlazione alla varieta' delle situazioni di bisogno, non eguale giustificazione puo' trovare una limitazione che oltre a rappresentare una diversita' di trattamento tra categoria e categoria, incida sulla essenza stessa del diritto, qual'e' l'elemento temporale della sua decorrenza. Cfr.: sentt. n. 44 del 1965 e n. 23 del 1973.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 18 gennaio 1952, n. 35, concernente la estensione dell'assicurazione assistenza malattie ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI- EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI Cancelliere
Testo integrale
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