Corte costituzionale

Sentenza n. 60/1975

Corte cost., sent. 12 marzo 1975, n. 60

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
60/1975
Data di deposito
12 marzo 1975
Data di decisione
5 marzo 1975
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Astuti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:60

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 7706

L'art. 291 c.p.c., nella parte in cui consente la dichiarazione di contumacia anche nell'ipotesi di accertato impedimento di fatto, non contrasta con l'art. 24 Cost., rispondendo all'esigenza che il procedimento contumaciale sia disciplinato in modo che la tutela dei diritti del contumace non vada a danno dell'altra parte e della speditezza del giudizio. Una diversa normativa che consentisse al giudice di differire la dichiarazione di contumacia, nel caso di impedimento involontario, con l'effetto di paralizzare lo svolgimento del giudizio fino al momento in cui venisse meno la causa di detto impedimento, non troverebbe giustificazione nell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, e anzi contrasterebbe con l'esigenza non meno valida di tutela dei diritti della controparte.

Massima n. 7707

Non sussiste alcuna violazione del principio di eguaglianza, per la pretesa disparita' di considerazione dell'impedimento di fatto quando sia accertato anteriormente ovvero successivamente alla dichiarazione di contumacia. L'art. 291 del codice di procedura civile dispone la rinnovazione della notificazione nell'ipotesi in cui il convenuto non si costituisca e il giudice rilevi un vizio di nullita' della notificazione della citazione. L'art. 294 disciplina invece la facolta' del contumace di chiedere la rimessione in termini per compiere attivita' istruttorie ormai precluse, dimostrando che la sua tempestiva costituzione fu impedita da causa a lui non imputabile: trattasi dunque di ipotesi normativa ben diversa, rispetto alla quale non sussiste la prospettata disparita' di valutazione o di trattamento.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice di procedura civile, sollevata dal pretore di Asti con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

Testo integrale

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