Corte costituzionale
Sentenza n. 60/1975
Corte cost., sent. 12 marzo 1975, n. 60
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 60/1975
- Data di deposito
- 12 marzo 1975
- Data di decisione
- 5 marzo 1975
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Astuti
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:60
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 7706
L'art. 291 c.p.c., nella parte in cui consente la dichiarazione di contumacia anche nell'ipotesi di accertato impedimento di fatto, non contrasta con l'art. 24 Cost., rispondendo all'esigenza che il procedimento contumaciale sia disciplinato in modo che la tutela dei diritti del contumace non vada a danno dell'altra parte e della speditezza del giudizio. Una diversa normativa che consentisse al giudice di differire la dichiarazione di contumacia, nel caso di impedimento involontario, con l'effetto di paralizzare lo svolgimento del giudizio fino al momento in cui venisse meno la causa di detto impedimento, non troverebbe giustificazione nell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, e anzi contrasterebbe con l'esigenza non meno valida di tutela dei diritti della controparte.
Massima n. 7707
Non sussiste alcuna violazione del principio di eguaglianza, per la pretesa disparita' di considerazione dell'impedimento di fatto quando sia accertato anteriormente ovvero successivamente alla dichiarazione di contumacia. L'art. 291 del codice di procedura civile dispone la rinnovazione della notificazione nell'ipotesi in cui il convenuto non si costituisca e il giudice rilevi un vizio di nullita' della notificazione della citazione. L'art. 294 disciplina invece la facolta' del contumace di chiedere la rimessione in termini per compiere attivita' istruttorie ormai precluse, dimostrando che la sua tempestiva costituzione fu impedita da causa a lui non imputabile: trattasi dunque di ipotesi normativa ben diversa, rispetto alla quale non sussiste la prospettata disparita' di valutazione o di trattamento.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice di procedura civile, sollevata dal pretore di Asti con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI Cancelliere
Testo integrale
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