Corte costituzionale
Sentenza n. 58/1975
Corte cost., sent. 12 marzo 1975, n. 58
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 58/1975
- Data di deposito
- 12 marzo 1975
- Data di decisione
- 5 marzo 1975
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:58
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 7704
L'art. 1164 cod. nav., nel prevedere una sanzione penale non solo per inosservanza di legge, bensi' anche di regolamenti e provvedimenti amministrativi, non viola il principio di riserva di legge in materia penale, ne' conferisce una potesta' legislativa ad un organo diverso da quello costituzionalmente competente. Dall'indirizzo giurisprudenziale della Corte risulta, infatti, che il principio di legalita' e' violato solo quando non sia una legge ad indicare con sufficiente specificazione i presupposti, i caratteri, il contenuto e i limiti dei provvedimenti dell'autorita' non legislativa, alla cui trasgressione deve seguire la pena (sent. 61 del 1969); che, in particolare, nell'analogo precetto contenuto nell'art. 650 c.p. la materialita' della contravvenzione e' descritta tassativamente in tutti i suoi elementi costitutivi (sent. 168 del 1971); e, infine, che la norma penale in bianco presuppone la legittimita' dei provvedimenti dati dall'autorita' competente, spettando al giudice indicare, volta per volta, se il provvedimento sia stato emesso nell'esercizio di un potere-dovere previsto dalla legge (sent. 8 del 1956). Nella specie, l'art. 1164 cod. nav. deve essere interpretato nel senso che i regolamenti o i provvedimenti amministrativi devono pur sempre trovare in una legge determinazioni sufficienti al soddisfacimento del principio di legalita'.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1164 del codice della navigazione, sollevata, in riferimento agli artt. 25 e 70 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI Cancelliere
Testo integrale
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