Corte costituzionale

Sentenza n. 58/1975

Corte cost., sent. 12 marzo 1975, n. 58

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
58/1975
Data di deposito
12 marzo 1975
Data di decisione
5 marzo 1975
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Capolozza
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:58

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 7704

L'art. 1164 cod. nav., nel prevedere una sanzione penale non solo per inosservanza di legge, bensi' anche di regolamenti e provvedimenti amministrativi, non viola il principio di riserva di legge in materia penale, ne' conferisce una potesta' legislativa ad un organo diverso da quello costituzionalmente competente. Dall'indirizzo giurisprudenziale della Corte risulta, infatti, che il principio di legalita' e' violato solo quando non sia una legge ad indicare con sufficiente specificazione i presupposti, i caratteri, il contenuto e i limiti dei provvedimenti dell'autorita' non legislativa, alla cui trasgressione deve seguire la pena (sent. 61 del 1969); che, in particolare, nell'analogo precetto contenuto nell'art. 650 c.p. la materialita' della contravvenzione e' descritta tassativamente in tutti i suoi elementi costitutivi (sent. 168 del 1971); e, infine, che la norma penale in bianco presuppone la legittimita' dei provvedimenti dati dall'autorita' competente, spettando al giudice indicare, volta per volta, se il provvedimento sia stato emesso nell'esercizio di un potere-dovere previsto dalla legge (sent. 8 del 1956). Nella specie, l'art. 1164 cod. nav. deve essere interpretato nel senso che i regolamenti o i provvedimenti amministrativi devono pur sempre trovare in una legge determinazioni sufficienti al soddisfacimento del principio di legalita'.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1164 del codice della navigazione, sollevata, in riferimento agli artt. 25 e 70 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

Testo integrale

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