Corte costituzionale

Sentenza n. 57/1975

Corte cost., sent. 12 marzo 1975, n. 57

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
57/1975
Data di deposito
12 marzo 1975
Data di decisione
5 marzo 1975
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Rossano
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:57

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 7703

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 85 del Codice di procedura civile nella parte in cui dispone che la revoca della procura alle liti e la rinuncia alla detta procura non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finche' non sia avvenuta la sostituzione del difensore - sollevata dalla Corte di Appello di Palermo, con ordinanza 9 dicembre 1972 - 17 febbraio 1973, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Non puo' condividersi l'affermata sostanziale equiparazione della situazione processuale del contumace e della parte costituita, nel caso di rinuncia del difensore, fino alla sostituzione dello stesso. Nei confronti della parte contumace l'attuale disciplina stabilisce preclusioni determinate dall'esigenza che la parte regolarmente costituita non risenta danno per il ritardo nello svolgimento del processo; e nel contempo contiene tale esigenza in previsti limiti a tutela del contumace in coerenza con il principio di eguaglianza. La revoca o la rinuncia della procura attengono, invece, alla ben diversa situazione della regolare costituzione in giudizio della parte e dell'esigenza di un ordinato svolgimento del processo in coerenza con il principio dell'art. 24 della Costituzione. Il diritto di difesa non e' garantito dalla Costituzione fino a rendere inefficaci le preclusioni che la negligenza puo' determinare, data la liberta' di scelta che spetta alle parti, cosi' come non puo' ritenersi che la Costituzione abbia assicurato alla parte una difesa piena di indulgenza per le preclusioni che fossero causate da analoghe negligenze della stessa ove le spettasse un jus postulandi. La parte, ai sensi dell'art. 85 Cod. proc. civ., ha l'onere di una immediata sostituzione del difensore nelle ipotesi di revoca o di rinuncia del medesimo; l'eventuale negligenza della parte non puo' certo indurre a far ritenere applicabili norme che disciplinano la situazione completamente diversa della contumacia, nella quale si prescinde da ogni indagine circa la negligenza della parte non costituita.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 85 del codice di procedura civile, nella parte in cui dispone che la revoca della procura alle liti e la rinuncia alla detta procura non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore, sollevata dalla Corte di appello di Palermo, con ordinanza 9 dicembre 1972-17 febbraio 1973, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

Testo integrale

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