Corte costituzionale
Sentenza n. 57/1975
Corte cost., sent. 12 marzo 1975, n. 57
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 57/1975
- Data di deposito
- 12 marzo 1975
- Data di decisione
- 5 marzo 1975
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Rossano
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:57
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 7703
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 85 del Codice di procedura civile nella parte in cui dispone che la revoca della procura alle liti e la rinuncia alla detta procura non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finche' non sia avvenuta la sostituzione del difensore - sollevata dalla Corte di Appello di Palermo, con ordinanza 9 dicembre 1972 - 17 febbraio 1973, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Non puo' condividersi l'affermata sostanziale equiparazione della situazione processuale del contumace e della parte costituita, nel caso di rinuncia del difensore, fino alla sostituzione dello stesso. Nei confronti della parte contumace l'attuale disciplina stabilisce preclusioni determinate dall'esigenza che la parte regolarmente costituita non risenta danno per il ritardo nello svolgimento del processo; e nel contempo contiene tale esigenza in previsti limiti a tutela del contumace in coerenza con il principio di eguaglianza. La revoca o la rinuncia della procura attengono, invece, alla ben diversa situazione della regolare costituzione in giudizio della parte e dell'esigenza di un ordinato svolgimento del processo in coerenza con il principio dell'art. 24 della Costituzione. Il diritto di difesa non e' garantito dalla Costituzione fino a rendere inefficaci le preclusioni che la negligenza puo' determinare, data la liberta' di scelta che spetta alle parti, cosi' come non puo' ritenersi che la Costituzione abbia assicurato alla parte una difesa piena di indulgenza per le preclusioni che fossero causate da analoghe negligenze della stessa ove le spettasse un jus postulandi. La parte, ai sensi dell'art. 85 Cod. proc. civ., ha l'onere di una immediata sostituzione del difensore nelle ipotesi di revoca o di rinuncia del medesimo; l'eventuale negligenza della parte non puo' certo indurre a far ritenere applicabili norme che disciplinano la situazione completamente diversa della contumacia, nella quale si prescinde da ogni indagine circa la negligenza della parte non costituita.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 85 del codice di procedura civile, nella parte in cui dispone che la revoca della procura alle liti e la rinuncia alla detta procura non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore, sollevata dalla Corte di appello di Palermo, con ordinanza 9 dicembre 1972-17 febbraio 1973, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI Cancelliere
Testo integrale
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