Corte costituzionale
Sentenza n. 45/1975
Corte cost., sent. 6 marzo 1975, n. 45
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 45/1975
- Data di deposito
- 6 marzo 1975
- Data di decisione
- 20 febbraio 1975
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Gionfrida
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:45
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1271 del 28 agosto 1960
- art. 2120, comma 3, codice civile
Parametri
Massime
Massima n. 7681
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale del d.P.R. 28 agosto 1960, n. 1271 (nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 33 del c.c.n.l. 20 gennaio 1959 per i dipendenti da aziende di autolinee in concessione), giacche' l'eventuale contrasto di norme delegate attributive di efficacia generale a clausole della contrattazione collettiva ex legge 1959, n. 741, con norme imperative di legge ed, a maggior ragione, con precetti costituzionali non da' luogo ad una questione di competenza della Corte costituzionale, ma ad un problema di mera interpretazione rimesso, secondo i principi, al giudice ordinario.
Massima n. 7682
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2120, terzo comma, del codice civile, sollevata, con ordinanza 2 maggio 1972 dal Tribunale di Lecce, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione e gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 18 del 1974.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 28 agosto 1960, n. 1271 (nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 33 del c.c.n.l. 20 gennaio 1959 per i dipendenti da aziende di autolinee in concessione), sollevata dal tribunale di Lecce, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata;
b) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2120, terzo comma, del codice civile, sollevata, con l'ordinanza di cui sopra, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, e già dichiarata non fondata con sentenza n. 18 del 1974.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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