Corte costituzionale

Sentenza n. 41/1975

Corte cost., sent. 6 marzo 1975, n. 41

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
41/1975
Data di deposito
6 marzo 1975
Data di decisione
20 febbraio 1975
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Reale
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:41

Norme oggetto del giudizio

  • art. 122, decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 18 febbraio 1971
  • art. 126, decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 18 febbraio 1971
  • art. 123, decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 18 febbraio 1971

Parametri

Massime

Massima n. 7675

Va dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 122 del D.P.R. n. 18 del 1971 (che in mancanza di una specifica autorizzazione dell'autorita' delegante ha previsto una vacatio legis piu' ampia di quella ordinaria) poiche' la sua risoluzione non riveste alcuna rilevanza ai fini della definizione del giudizio di merito.

Massima n. 7676

Vanno dichiarate non fondate, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale del D.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18 e D.P.R. 2 febbraio 1970, n. 62, emanati in attuazione della delega conferita al Governo in materia doganale con la legge 23 gennaio 1968, n. 29, posto che essi sono stati tutti emanati entro i limiti di tempo stabiliti dalla legge e che la mancata attuazione della delega riguarda settori specifici e secondari o comunque tali da non compromettere la riforma dell'ordinamento doganale di cui la legge in parola ha inteso promuovere l'attuazione e da determinare, conseguentemente, l'invalidazione della intera legge delegata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 122 del d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18 sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 febbraio 1970, n. 62, e del d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18, contenenti entrambi modifica e aggiornamento di disposizioni legislative in materia doganale in attuazione della legge di delegazione 23 gennaio 1968, n. 29, quanto al primo d.P.R. per intero, e quanto al secondo decreto, sia per intero sia con particolare riferimento agli artt. 123 e 126; questioni sollevate, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.

Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI

- ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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