Corte costituzionale
Sentenza n. 41/1975
Corte cost., sent. 6 marzo 1975, n. 41
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 41/1975
- Data di deposito
- 6 marzo 1975
- Data di decisione
- 20 febbraio 1975
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:41
Norme oggetto del giudizio
- art. 122, decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 18 febbraio 1971
- art. 126, decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 18 febbraio 1971
- art. 123, decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 18 febbraio 1971
Parametri
Massime
Massima n. 7675
Va dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 122 del D.P.R. n. 18 del 1971 (che in mancanza di una specifica autorizzazione dell'autorita' delegante ha previsto una vacatio legis piu' ampia di quella ordinaria) poiche' la sua risoluzione non riveste alcuna rilevanza ai fini della definizione del giudizio di merito.
Massima n. 7676
Vanno dichiarate non fondate, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale del D.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18 e D.P.R. 2 febbraio 1970, n. 62, emanati in attuazione della delega conferita al Governo in materia doganale con la legge 23 gennaio 1968, n. 29, posto che essi sono stati tutti emanati entro i limiti di tempo stabiliti dalla legge e che la mancata attuazione della delega riguarda settori specifici e secondari o comunque tali da non compromettere la riforma dell'ordinamento doganale di cui la legge in parola ha inteso promuovere l'attuazione e da determinare, conseguentemente, l'invalidazione della intera legge delegata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 122 del d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18 sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 febbraio 1970, n. 62, e del d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18, contenenti entrambi modifica e aggiornamento di disposizioni legislative in materia doganale in attuazione della legge di delegazione 23 gennaio 1968, n. 29, quanto al primo d.P.R. per intero, e quanto al secondo decreto, sia per intero sia con particolare riferimento agli artt. 123 e 126; questioni sollevate, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI
- ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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