Corte costituzionale
Sentenza n. 34/1975
Corte cost., sent. 25 febbraio 1975, n. 34
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 34/1975
- Data di deposito
- 25 febbraio 1975
- Data di decisione
- 20 febbraio 1975
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:34
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge n. 9 del 9 gennaio 1963
Parametri
Massime
Massima n. 7661
Avendo il giudice a quo sollevata questione di legittimita' costituzionale di una norma di legge in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., per pretesa difformita' di disciplina, in ragione del sesso, nell'ambito della stessa categoria di lavoratori agricoli autonomi, senza alcun riguardo a una disparita' con la posizione previdenziale di altre categorie di lavoratori, non puo' accogliersi la tesi della difesa della parte privata di estendere le censure anche in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost., sotto il profilo che i relativi precetti sarebbero una specificazione del principio di eguaglianza; ne' rileva l'assunto che gli stessi precetti postulerebbero il rispetto del suddetto principio quanto alla proporzione tra lavoro svolto e trattamento economico e quanto al diritto alla previdenza sociale.
Massima n. 7662
Sebbene l'art. 5 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, regoli con norme diverse, per gli uomini e per le donne, i requisiti per il conseguimento della pensione, il divieto di computare per le donne piu' di 104 contributi giornalieri per ciascun anno - oggetto specifico della sollevata questione - corrisponde all'analogo divieto di computo per gli uomini di un numero di contributi eccedenti i 156. Il differente ammontare della contribuzione annuale massima per maturare la pensione trova, d'altra parte, la sua ratio nel minor numero di contributi richiesti per le pensioni di vecchiaia e di invalidita' della donna (rispettivamente 1560 e 520) nei confronti dell'uomo (2340 e 780), nonche' nel differente limite di eta' (55 anni) che la stessa norma pone per la pensione di vecchiaia della donna rispetto a quello (60 anni) che e' previsto per l'uomo. Tenuto complessivamente conto di tale disciplina, il cit. art. 5 della legge n. 9 del 1963 non puo' dirsi in contrasto ne' col principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., ne' con quello di parita' di diritti del lavoratore e della lavoratrice di cui all'art. 37 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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