Corte costituzionale

Sentenza n. 34/1975

Corte cost., sent. 25 febbraio 1975, n. 34

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
34/1975
Data di deposito
25 febbraio 1975
Data di decisione
20 febbraio 1975
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Capolozza
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:34

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, legge n. 9 del 9 gennaio 1963

Parametri

Massime

Massima n. 7661

Avendo il giudice a quo sollevata questione di legittimita' costituzionale di una norma di legge in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., per pretesa difformita' di disciplina, in ragione del sesso, nell'ambito della stessa categoria di lavoratori agricoli autonomi, senza alcun riguardo a una disparita' con la posizione previdenziale di altre categorie di lavoratori, non puo' accogliersi la tesi della difesa della parte privata di estendere le censure anche in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost., sotto il profilo che i relativi precetti sarebbero una specificazione del principio di eguaglianza; ne' rileva l'assunto che gli stessi precetti postulerebbero il rispetto del suddetto principio quanto alla proporzione tra lavoro svolto e trattamento economico e quanto al diritto alla previdenza sociale.

Massima n. 7662

Sebbene l'art. 5 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, regoli con norme diverse, per gli uomini e per le donne, i requisiti per il conseguimento della pensione, il divieto di computare per le donne piu' di 104 contributi giornalieri per ciascun anno - oggetto specifico della sollevata questione - corrisponde all'analogo divieto di computo per gli uomini di un numero di contributi eccedenti i 156. Il differente ammontare della contribuzione annuale massima per maturare la pensione trova, d'altra parte, la sua ratio nel minor numero di contributi richiesti per le pensioni di vecchiaia e di invalidita' della donna (rispettivamente 1560 e 520) nei confronti dell'uomo (2340 e 780), nonche' nel differente limite di eta' (55 anni) che la stessa norma pone per la pensione di vecchiaia della donna rispetto a quello (60 anni) che e' previsto per l'uomo. Tenuto complessivamente conto di tale disciplina, il cit. art. 5 della legge n. 9 del 1963 non puo' dirsi in contrasto ne' col principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., ne' con quello di parita' di diritti del lavoratore e della lavoratrice di cui all'art. 37 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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