Corte costituzionale
Sentenza n. 31/1975
Corte cost., sent. 25 febbraio 1975, n. 31
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 31/1975
- Data di deposito
- 25 febbraio 1975
- Data di decisione
- 20 febbraio 1975
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Guido Astuti
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:31
Norme oggetto del giudizio
- provvedimento commissario del Governo (Reg. Lazio) del 15 novembre 1973
Parametri
- art. 125, Costituzione
- art. 55, e segg., legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 9, e segg., decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971
- art. 117, Costituzione
Massime
Massima n. 7655
Come gia' nel preesistente ordinamento (cfr. artt. 14 e 16, n. 4 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, e artt. 36, 54 e ss., 60-61 del regolamento approvato con r.d. 21 aprile 1942, n. 444), anche nelle disposizioni, sotto altri aspetti innovative, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (Cap. III, artt.8-15) l'intero procedimento istruttorio e decisionale del ricorso straordinario al Capo dello Stato e' rimasto affidato alla competenza esclusiva dei Ministri e del Governo. La normativa sotto tale profilo non contrasta con il disposto dell'art. 125 della Costituzione, che sicuramente non esclude l'ammissibilita' del ricorso straordinario contro gli atti amministrativi definitivi degli organi regionali, ne' con gli artt. 55 e ss. della legge n. 62 del 1953, e ancor meno con gli art. 9 e ss. del D.P.R. n. 1199 del 1971, nei quali non trova alcuna giustificazione una distinzione ed autonomia della fase istruttoria rispetto alla fase decisoria, ne' la spettanza alle Regioni della competenza a curare l'istruttoria quando l'oggetto del ricorso concerna materie attribuite alla loro competenza istituzionale dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, e ad esse trasferite con i decreti legislativi emanati a norma dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Con l'attribuzione alle Regioni delle funzioni di amministrazione attiva nelle materie elencate dall'art. 117 della Costituzione non confligge la competenza governativa ad istruire i ricorsi straordinari al Capo dello Stato. D'altra parte anche le disposizioni del primo e del terzo comma dell'art. 11 del D.P.R. n. 1199 del 1971 concernono soltanto una ripartizione interna di materie competenza statale, che non tocca i rapporti costituzionali tra Stato e Regioni.
Massima n. 7656
Ferma la competenza ministeriale per la cura dell'intero procedimento istruttorio, spetta alla Regione piena facolta' di collaborare alla raccolta degli atti e documenti necessari per la definizione del ricorso, nonche' di presentare deduzioni o elementi utili ai fini della definizione stessa.
Massima n. 7657
Ne' l'art. 126 ne' altra norma della Costituzione contengono alcuna formale enunciativa nel senso che il Presidente del Consiglio abbia competenza esclusiva ad esercitare i poteri dello Stato nei confronti delle Regioni, e anche altre disposizioni di leggi ordinarie, come l'art. 39, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, o l'art. 6, primo e terzo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, non consentono di desumere al riguardo l'esistenza di un principio generale, incompatibile con la disciplina del procedimento per i ricorsi straordinari al Capo dello Stato, quale e' stata dettata dagli artt. 9 e ss. del D.P.R. n. 1199 del 1971. Che anzi, anche i decreti legislativi con i quali e' stato attuato il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative nelle materie elencate dall'art. 117 della Costituzione, oltre a prevedere l'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative delle Regioni attinenti ad esigenze di carattere unitario "mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio d'intesa con il Ministro e con i Ministri competenti", dispongono altresi' costantemente che "gli organi statali e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta per il tramite del Commissario del Governo nella Regione, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nelle materie di cui al presente decreto".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo Stato la competenza a provvedere alla istruttoria del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da Giuseppe Laterza avverso la delibera della sezione di controllo della Regione Lazio sugli atti del Comune di Roma del 23 marzo 1973, verbale n.58, prot.1.800.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFUEET
- PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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