Corte costituzionale

Sentenza n. 251/1975

Corte cost., sent. 22 dicembre 1975, n. 251

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
251/1975
Data di deposito
22 dicembre 1975
Data di decisione
18 dicembre 1975
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Antonino de Stefano
Presidente
OGGIONI
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:251

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 8129

Le funzioni attribuite dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, all'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, consistono nell'accertare che la richiesta sia conforme alle disposizioni legislative, rilevando le eventuali irregolarita', e decidendo, con ordinanza definitiva, sulla legittimita' della stessa; nonche' nel procedere, ricevuti i verbali ed i relativi allegati, una volta espletate le operazioni di votazione e scrutinio, all'accertamento delle condizioni prescritte dal penultimo comma dell'art. 75 Cost., e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum (art. 36 l.c.); ed infine nel dichiarare che le operazioni non hanno piu' corso se, prima della data fissata per la consultazione, la legge, o l'atto avente forza di legge, o le singole disposizioni cui il referendum si riferisce siano state abrogate o ne sia stata riconosciuta la illegittimita' costituzionale (art. 39 l.c.).

Massima n. 8130

Una volta che l'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione abbia dichiarato legittima la richiesta, spetta alla Corte costituzionale il compito di verificare se le disposizioni sottoposte a referendum appartengano o meno alle categorie di norme sottratte al referendum abrogativo dal comma secondo dell'art. 75 Cost. (leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali). Trattasi di competenza che si e' aggiunta a quelle demandate alla Corte dall'art. 134 Cost., ed il relativo giudizio, per il limitato oggetto, per la sua inserzione in un procedimento che si articola in piu' fasi consecutive e conseguenziali, per la sua peculiare funzione di controllo di un atto del procedimento di abrogazione in corso, si atteggia con caratteristiche specifiche ed autonome nei confronti degli altri giudizi riservati alla Corte, ed in particolare rispetto a quelli di legittimita' costituzionale delle leggi e degli atti equiparati. Cfr.: sent. n. 10 del 1972.

Massima n. 8131

Le sole disposizioni legislative che non possono essere sottoposte a referendum abrogativo sono quelle che riguardano le materie tassativamente indicate nel secondo comma dell'art. 75 Cost.. Pertanto, e' senz'altro ammissibile - una volta che ne sia stata dichiarata la legittimita' ai sensi dell'art. 32 della legge 25 marzo 1970, n. 352 - la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 546, 547, 548, 549, comma secondo, 550, 551, 552, 553, 554 e 555 cod. pen., che, collocati sotto il titolo X "Dei delitti contro la integrita' e la sanita' della stirpe" del libro II del codice penale, concernono un complesso di ipotesi delittuose afferenti al tema dell'aborto e delle pratiche contro la procreazione, materia quindi del tutto estranea a quelle sottratte a referendum abrogativo dall'art. 75 della Costituzione.

Massima n. 8132

Una volta che la Corte costituzionale abbia constatato che delle disposizioni legislative oggetto di richiesta di referendum abrogativo siano state riconosciute in tutto o in parte illegittime, con decisioni intervenute prima della data fissata per lo svolgimento della consultazione, spetta all'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione ai sensi dell'art. 12 legge 25 maggio 1970 n. 352, trarre le implicazioni da tali constatazioni. (Nella specie, in data posteriore a quella iniziale del procedimento per la richiesta di referendum, era stata riconosciuta la illegittimita' di alcune delle norme ad esso sottoposte, e precisamente dell'art. 553 cod. pen. - che vietava l'incitamento a pratiche contro la procreazione - e dell'art. 546 stesso codice, concernente l'aborto di donna consenziente - nella parte in cui non prevedeva che la gravidanza potesse venire interrotta quando l'ulteriore gestazione implicasse danno o pericolo grave, medicalmente accertato e non altrimenti evitabile, alla salute della madre). Cfr.: sentt. n. 49 del 1971 e n. 27 del 1975.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare, presentata il 12 luglio 1975, per l'abrogazione degli artt. 546, 547, 548, 549, comma secondo, 550, 551, 552, 553, 554, 555 del codice penale, approvato con r.d. 19 ottobre 1930, numero 1398, e dichiarata legittima dall'ordinanza 7 novembre 1975 dell'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1975.

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA- EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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