Corte costituzionale
Sentenza n. 251/1975
Corte cost., sent. 22 dicembre 1975, n. 251
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 251/1975
- Data di deposito
- 22 dicembre 1975
- Data di decisione
- 18 dicembre 1975
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Antonino de Stefano
- Presidente
- OGGIONI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:251
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 352 del 25 maggio 1970
- art. 33, legge n. 352 del 25 marzo 1970
- art. 552, codice penale
- art. 550, codice penale
- art. 553, codice penale
- art. 548, codice penale
- art. 547, codice penale
- art. 555, codice penale
- art. 546, codice penale
- art. 554, codice penale
- art. 549, comma 2, codice penale
- art. 551, codice penale
- art. 39, legge n. 352 del 25 maggio 1970
Parametri
- art. 75, Costituzione
- art. 2, legge costituzionale n. 1 del 11 marzo 1953
- art. 134, Costituzione
- art. 75, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 8129
Le funzioni attribuite dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, all'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, consistono nell'accertare che la richiesta sia conforme alle disposizioni legislative, rilevando le eventuali irregolarita', e decidendo, con ordinanza definitiva, sulla legittimita' della stessa; nonche' nel procedere, ricevuti i verbali ed i relativi allegati, una volta espletate le operazioni di votazione e scrutinio, all'accertamento delle condizioni prescritte dal penultimo comma dell'art. 75 Cost., e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum (art. 36 l.c.); ed infine nel dichiarare che le operazioni non hanno piu' corso se, prima della data fissata per la consultazione, la legge, o l'atto avente forza di legge, o le singole disposizioni cui il referendum si riferisce siano state abrogate o ne sia stata riconosciuta la illegittimita' costituzionale (art. 39 l.c.).
Massima n. 8130
Una volta che l'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione abbia dichiarato legittima la richiesta, spetta alla Corte costituzionale il compito di verificare se le disposizioni sottoposte a referendum appartengano o meno alle categorie di norme sottratte al referendum abrogativo dal comma secondo dell'art. 75 Cost. (leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali). Trattasi di competenza che si e' aggiunta a quelle demandate alla Corte dall'art. 134 Cost., ed il relativo giudizio, per il limitato oggetto, per la sua inserzione in un procedimento che si articola in piu' fasi consecutive e conseguenziali, per la sua peculiare funzione di controllo di un atto del procedimento di abrogazione in corso, si atteggia con caratteristiche specifiche ed autonome nei confronti degli altri giudizi riservati alla Corte, ed in particolare rispetto a quelli di legittimita' costituzionale delle leggi e degli atti equiparati. Cfr.: sent. n. 10 del 1972.
Massima n. 8131
Le sole disposizioni legislative che non possono essere sottoposte a referendum abrogativo sono quelle che riguardano le materie tassativamente indicate nel secondo comma dell'art. 75 Cost.. Pertanto, e' senz'altro ammissibile - una volta che ne sia stata dichiarata la legittimita' ai sensi dell'art. 32 della legge 25 marzo 1970, n. 352 - la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 546, 547, 548, 549, comma secondo, 550, 551, 552, 553, 554 e 555 cod. pen., che, collocati sotto il titolo X "Dei delitti contro la integrita' e la sanita' della stirpe" del libro II del codice penale, concernono un complesso di ipotesi delittuose afferenti al tema dell'aborto e delle pratiche contro la procreazione, materia quindi del tutto estranea a quelle sottratte a referendum abrogativo dall'art. 75 della Costituzione.
Massima n. 8132
Una volta che la Corte costituzionale abbia constatato che delle disposizioni legislative oggetto di richiesta di referendum abrogativo siano state riconosciute in tutto o in parte illegittime, con decisioni intervenute prima della data fissata per lo svolgimento della consultazione, spetta all'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione ai sensi dell'art. 12 legge 25 maggio 1970 n. 352, trarre le implicazioni da tali constatazioni. (Nella specie, in data posteriore a quella iniziale del procedimento per la richiesta di referendum, era stata riconosciuta la illegittimita' di alcune delle norme ad esso sottoposte, e precisamente dell'art. 553 cod. pen. - che vietava l'incitamento a pratiche contro la procreazione - e dell'art. 546 stesso codice, concernente l'aborto di donna consenziente - nella parte in cui non prevedeva che la gravidanza potesse venire interrotta quando l'ulteriore gestazione implicasse danno o pericolo grave, medicalmente accertato e non altrimenti evitabile, alla salute della madre). Cfr.: sentt. n. 49 del 1971 e n. 27 del 1975.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare, presentata il 12 luglio 1975, per l'abrogazione degli artt. 546, 547, 548, 549, comma secondo, 550, 551, 552, 553, 554, 555 del codice penale, approvato con r.d. 19 ottobre 1930, numero 1398, e dichiarata legittima dall'ordinanza 7 novembre 1975 dell'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1975.
LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA- EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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