Corte costituzionale

Sentenza n. 220/1975

Corte cost., sent. 17 luglio 1975, n. 220

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
220/1975
Data di deposito
17 luglio 1975
Data di decisione
8 luglio 1975
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Capolozza
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:220

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 8033

L'art. 508 non contrasta con gli artt. 3, 4, primo comma, 40 e 41 Cost. La Costituzione, lungi dall'estraniarsi dal campo economico, ne regola e tutela i rapporti, privilegiando bensi' il lavoro, ma contemperandone le esigenze con quelle della produzione e della liberta'. Quanto alla produzione, viene imposto al legislatore ordinario di non ritenere irrilevanti i comportamenti che quando non siano legittime espressioni del diritto di sciopero costituzionalmente garantito, impediscano o turbino il normale svolgimento del lavoro. Non puo' quindi ritenersi illegittima la disposizione in esame che colpisce l'invasione o l'occupazione dell'azienda agricola o industriale, non gia' di per se', ma solo se messa in atto col dolo specifico di recare al lavoro impedimento o turbativa. Nel che e' agevole cogliere la tutela dell'ulteriore interesse, di grande rilievo costituzionale, inerente alla liberta' del lavoro. Per quanto poi attiene al secondo comma dell'art. 508, non puo' mai ritenersi coperto da protezione costituzionale il danneggiamento, anche se su di esso, come circostanza aggravante se commesso da lavoratori in occasione di sciopero, la Corte, con sent. n. 119 del 1970 si e' pronunciata per l'illegittimita'. Ne' puo' ritenersi che vi sia ingiustificata disparita' di trattamento normativo tra chi commetta il reato di danneggiamento previsto dal secondo comma dell'art. 508, stante il carattere plurioggettivo di quest'ultimo. Analogo argomento va addotto circa la pretesa disparita' di trattamento punitivo tra le ipotesi dell'art. 508, primo comma, e quelle dell'art. 633 dello stesso codice, annoverato tra i diritti che offendono il patrimonio. E' anche da escludere la violazione degli artt. 41 e 40 Cost., rispettivamente perche' ne' dai limiti della liberta' dell'imprenditore segue che questa debba soffrire menomazioni da parte di chiunque voglia contrastarla; ne' l'occupazione dell'azienda e' mezzo indispensabile per l'esercizio del diritto di sciopero. Va per altro ribadito che l'invasione o l'occupazione dell'altrui azienda e' punita se ed in quanto la condotta sia posta in atto "col solo scopo di impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro". Dal che discende che si e' fuori dalle previsioni dell'art. 508, se al momento dell'occupazione, lo svolgimento del lavoro sia gia' sospeso per effetto di una causa antecedente o indipendente rispetto all'occupazione stessa, come ad esempio, nel caso di serrata e finche' questa perduri. Ne' e' invocato a proposito l'art. 4, primo comma, Cost., perche' l'efficacia sanzionatoria della norma denunziata e' proprio rivolta a proteggere del lavoro la continuita' e regolarita'. Esula, infine, dall'indagine di legittimita' costituzionale esaminare e valutare se per la mancanza del dolo specifico sussistono gli estremi obiettivi e subiettivi dell'art. 633 cod. pen. o di altro fatto di reato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 508 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, 40 e 41 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe dal pretore di Castelfiorentino e dal giudice istruttore del tribunale di Biella.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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