Corte costituzionale
Sentenza n. 22/1975
Corte cost., sent. 5 febbraio 1975, n. 22
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 22/1975
- Data di deposito
- 5 febbraio 1975
- Data di decisione
- 23 gennaio 1975
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Edoardo Volterra
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:22
Norme oggetto del giudizio
- art. 25, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969
Parametri
Massime
Massima n. 7641
L'ordinanza del giudice si basa sull'erroneo presupposto che il comma quarto dell'art. 25 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, consentirebbe il "controllo sanitario da parte del datore di lavoro sui dipendenti ospedalieri". La norma impugnata dispone invece che "il direttore sanitario o il direttore amministrativo, secondo la rispettiva competenza, puo' far verificare in qualsiasi momento a mezzo di un medico fiscale l'entita' dell'infermita' e la sua presumibile durata". Data questa precisa normativa, nessun rilievo hanno le argomentazioni del giudice a quo per denunziare una violazione dell'art. 38, comma primo, della Costituzione da parte della norma impugnata. Questa nella sua testuale formulazione costituisce la regolamentazione di un'attivita' che attiene alla procedura stabilita per la giustificazione dei ritardi e delle assenze dal lavoro e precisamente della verita' dell'entita' e della presumibile durata dell'infermita' del dipendente assente, da questo dichiarata attraverso invio di certificato medico, verifica che non limita in alcun modo i diritti attribuiti ai lavoratori dal comma primo dell'art. 38 della Costituzione da cui e' oggettivamente estranea. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma quarto, del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (Stato giuridico dei dipendenti ospedalieri) in riferimento agli artt. 38, comma primo e 3 della Costituzione.
Massima n. 7642
L'art. 25 D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, non e' lesivo del principio di uguaglianza rispetto alla regolamentazione del controllo delle assenze per infermita', disposta dall'art. 5, secondo comma, della legge n. 300 del 1970 per i lavoratori che non siano dipendenti ospedalieri. La verifica in essa prevista e' attuabile solo attraverso un medico fiscale, il quale, in quanto tale, garantisce una valutazione tecnica, obbiettiva, imparziale e disinteressata delle condizioni di salute del dipendente ospedaliero. L'art. 3 Cost., infatti, non impedisce al legislatore di emanare norme differenziate per situazioni oggettivamente diverse quando, com'e' nella specie, la disparita' di trattamento e' fondata su presupposti logici che la giustificano razionalmente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma quarto, del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (Stato giuridico dei dipendenti ospedalieri), sollevata dal pretore di Pescara, in riferimento agli artt. 38, comma primo, e 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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