Corte costituzionale

Sentenza n. 22/1975

Corte cost., sent. 5 febbraio 1975, n. 22

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
22/1975
Data di deposito
5 febbraio 1975
Data di decisione
23 gennaio 1975
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Edoardo Volterra
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:22

Norme oggetto del giudizio

  • art. 25, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969

Parametri

Massime

Massima n. 7641

L'ordinanza del giudice si basa sull'erroneo presupposto che il comma quarto dell'art. 25 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, consentirebbe il "controllo sanitario da parte del datore di lavoro sui dipendenti ospedalieri". La norma impugnata dispone invece che "il direttore sanitario o il direttore amministrativo, secondo la rispettiva competenza, puo' far verificare in qualsiasi momento a mezzo di un medico fiscale l'entita' dell'infermita' e la sua presumibile durata". Data questa precisa normativa, nessun rilievo hanno le argomentazioni del giudice a quo per denunziare una violazione dell'art. 38, comma primo, della Costituzione da parte della norma impugnata. Questa nella sua testuale formulazione costituisce la regolamentazione di un'attivita' che attiene alla procedura stabilita per la giustificazione dei ritardi e delle assenze dal lavoro e precisamente della verita' dell'entita' e della presumibile durata dell'infermita' del dipendente assente, da questo dichiarata attraverso invio di certificato medico, verifica che non limita in alcun modo i diritti attribuiti ai lavoratori dal comma primo dell'art. 38 della Costituzione da cui e' oggettivamente estranea. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma quarto, del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (Stato giuridico dei dipendenti ospedalieri) in riferimento agli artt. 38, comma primo e 3 della Costituzione.

Massima n. 7642

L'art. 25 D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, non e' lesivo del principio di uguaglianza rispetto alla regolamentazione del controllo delle assenze per infermita', disposta dall'art. 5, secondo comma, della legge n. 300 del 1970 per i lavoratori che non siano dipendenti ospedalieri. La verifica in essa prevista e' attuabile solo attraverso un medico fiscale, il quale, in quanto tale, garantisce una valutazione tecnica, obbiettiva, imparziale e disinteressata delle condizioni di salute del dipendente ospedaliero. L'art. 3 Cost., infatti, non impedisce al legislatore di emanare norme differenziate per situazioni oggettivamente diverse quando, com'e' nella specie, la disparita' di trattamento e' fondata su presupposti logici che la giustificano razionalmente.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma quarto, del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (Stato giuridico dei dipendenti ospedalieri), sollevata dal pretore di Pescara, in riferimento agli artt. 38, comma primo, e 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze