Corte costituzionale
Sentenza n. 211/1975
Corte cost., sent. 15 luglio 1975, n. 211
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 211/1975
- Data di deposito
- 15 luglio 1975
- Data di decisione
- 8 luglio 1975
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:211
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
- art. 220, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
Parametri
Massime
Massima n. 8019
Sebbene l'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non abbia statuito che l'art. 220 del T.U. della legge di P.S. si riferisca ora alla contravvenzione al foglio di via obbligatorio, nella sua attuale normativa, e' da ritenere, secondo la giurisprudenza prevalente dalla Cassazione, che sia rimasto obbligatorio l'arresto nella flagranza della stessa contravvenzione. Le suddette disposizioni che comportano tale misura coercitiva non contrastano con l'art. 3 Cost. per violazione del principio di eguaglianza rispetto ai trasgressori alle prescrizioni della sorveglianza speciale, per i quali non e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza: trattasi di una scelta politica criminale e di prevenzione sociale del legislatore che, analogamente a quanto statuito nell'art. 236, quarto comma, cod. proc. pen., ha ritenuto di dover prescindere nelle sue determinazioni dall'entita' obiettiva del reato e dalla pena edittale. Neppure e' violato l'art. 13 Cost., perche' gli elementi di certezza e di inequivocita' che il giudice a quo ritiene insiti nel concetto di tassativita', sono presenti nelle circostanze di legge per le quali l'arresto e' obbligatorio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 220 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in relazione all'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), sollevata dal pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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