Corte costituzionale

Sentenza n. 211/1975

Corte cost., sent. 15 luglio 1975, n. 211

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
211/1975
Data di deposito
15 luglio 1975
Data di decisione
8 luglio 1975
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Capolozza
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:211

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
  • art. 220, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931

Parametri

Massime

Massima n. 8019

Sebbene l'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non abbia statuito che l'art. 220 del T.U. della legge di P.S. si riferisca ora alla contravvenzione al foglio di via obbligatorio, nella sua attuale normativa, e' da ritenere, secondo la giurisprudenza prevalente dalla Cassazione, che sia rimasto obbligatorio l'arresto nella flagranza della stessa contravvenzione. Le suddette disposizioni che comportano tale misura coercitiva non contrastano con l'art. 3 Cost. per violazione del principio di eguaglianza rispetto ai trasgressori alle prescrizioni della sorveglianza speciale, per i quali non e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza: trattasi di una scelta politica criminale e di prevenzione sociale del legislatore che, analogamente a quanto statuito nell'art. 236, quarto comma, cod. proc. pen., ha ritenuto di dover prescindere nelle sue determinazioni dall'entita' obiettiva del reato e dalla pena edittale. Neppure e' violato l'art. 13 Cost., perche' gli elementi di certezza e di inequivocita' che il giudice a quo ritiene insiti nel concetto di tassativita', sono presenti nelle circostanze di legge per le quali l'arresto e' obbligatorio.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 220 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in relazione all'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), sollevata dal pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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