Corte costituzionale

Sentenza n. 209/1975

Corte cost., sent. 15 luglio 1975, n. 209

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
209/1975
Data di deposito
15 luglio 1975
Data di decisione
8 luglio 1975
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Trimarchi
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:209

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 8016

Nell'art. 36, primo comma, della Costituzione, non e' affermato il principio che la retribuzione prevista da una qualsiasi norma di cui non venga contestata la legittimita' costituzionale sia o debba reputarsi appena sufficiente e che quindi tale retribuzione debba, di conseguenza, considerarsi assolutamente impignorabile. E' pertanto infondata la questione sollevata in proposito nei confronti della disposizione dell'art. 545 cod. proc. civ. che consente il pignoramento di un quinto del salario e delle altre indennita'.

Massima n. 8017

Non integra alcuna violazione del principio di eguaglianza il parzialmente diverso trattamento riservato dalle norme sulla pignorabilita' delle retribuzioni rispettivamente dei dipendenti da datori di lavoro privato e dei dipendenti pubblici. Infatti al legislatore nel suo potere discrezionale e nel rispetto dell'esigenza che tutti i cittadini siano eguali davanti alla legge e' data la possibilita', anche in relazione a situazioni di fatto e giuridiche astrattamente considerabili equivalenti, di prevedere per tali situazioni ulteriori effetti giuridici che non siano identici o che addirittura siano diversi: in tal caso esiste solo il limite invalicabile della razionalita' delle scelte in ordine alla valutazione delle situazioni ed alla disciplina in concreto dettata. Non e' percio' fondata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 545, quarto comma, c.p.c., che consente il pignoramento di un quinto del salario e delle altre indennita' per ogni credito diverso da quello per tributi dello Stato, delle provincie e dei comuni.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, comma quarto, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 36, comma primo, della Costituzione, con l'ordinanza del pretore di Montegiorgio indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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