Corte costituzionale
Sentenza n. 209/1975
Corte cost., sent. 15 luglio 1975, n. 209
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 209/1975
- Data di deposito
- 15 luglio 1975
- Data di decisione
- 8 luglio 1975
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Trimarchi
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:209
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 8016
Nell'art. 36, primo comma, della Costituzione, non e' affermato il principio che la retribuzione prevista da una qualsiasi norma di cui non venga contestata la legittimita' costituzionale sia o debba reputarsi appena sufficiente e che quindi tale retribuzione debba, di conseguenza, considerarsi assolutamente impignorabile. E' pertanto infondata la questione sollevata in proposito nei confronti della disposizione dell'art. 545 cod. proc. civ. che consente il pignoramento di un quinto del salario e delle altre indennita'.
Massima n. 8017
Non integra alcuna violazione del principio di eguaglianza il parzialmente diverso trattamento riservato dalle norme sulla pignorabilita' delle retribuzioni rispettivamente dei dipendenti da datori di lavoro privato e dei dipendenti pubblici. Infatti al legislatore nel suo potere discrezionale e nel rispetto dell'esigenza che tutti i cittadini siano eguali davanti alla legge e' data la possibilita', anche in relazione a situazioni di fatto e giuridiche astrattamente considerabili equivalenti, di prevedere per tali situazioni ulteriori effetti giuridici che non siano identici o che addirittura siano diversi: in tal caso esiste solo il limite invalicabile della razionalita' delle scelte in ordine alla valutazione delle situazioni ed alla disciplina in concreto dettata. Non e' percio' fondata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 545, quarto comma, c.p.c., che consente il pignoramento di un quinto del salario e delle altre indennita' per ogni credito diverso da quello per tributi dello Stato, delle provincie e dei comuni.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, comma quarto, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 36, comma primo, della Costituzione, con l'ordinanza del pretore di Montegiorgio indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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