Corte costituzionale
Sentenza n. 206/1975
Corte cost., sent. 15 luglio 1975, n. 206
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 206/1975
- Data di deposito
- 15 luglio 1975
- Data di decisione
- 8 luglio 1975
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Vincenzo Trimarchi
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:206
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 1036 del 30 dicembre 1972
Parametri
- art. 117, Costituzione
- art. 43, statuto regione Sicilia
- art. 20, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 134, Costituzione
Massime
Massima n. 8005
Nell'ipotesi di conflitto tra Stato e Regioni insorto a seguito di un atto dello Stato o delle Regioni che sia invasivo dell'altrui sfera di competenza e' tra le altre condizioni di ammissibilita' del relativo ricorso che la negazione o lesione della competenza sia compiuta immediatamente e direttamente con quell'atto, ed esso, qualora sia preceduto da altro che ne costituisca il precedente logico e giuridico, sia nei confronti dello stesso autonomo nel senso che non ne ripete identicamente il contenuto o ne costituisca una mera e necessaria esecuzione: in caso contrario l'affermato conflitto difetterebbe dei requisiti essenziali della originarieta' e della attualita'.
Massima n. 8006
Nella ipotesi di trasferimento alle Regioni di personale dei disciolti enti edilizi di cui all'art. 18, quarto comma, del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, la prescrizione secondo cui debbono essere sentiti gli enti interessati ha lo scopo di far si' che l'emissione del decreto ministeriale di trasferimento di personale ad una Regione sia preceduta dalla audizione della regione medesima; tale prescrizione pero' non specifica secondo quali modalita' l'audizione della Regione debba essere effettuata con la conseguenza che, qualora lo statuto regionale determini in concreto secondo quali modalita' lo Stato debba sentire la Regione - e' il caso dell'art. 43 dello statuto speciale della Regione siciliana - questa norma deve essere applicata (in attuazione dell'indicato principio la Corte ha annullato il decreto del 28 dicembre 1974, n. 15423 del Ministero dei lavori pubblici con il quale era stato trasferito personale dei disciolti enti edilizi alla Regione siciliana perche' non era stata adottata la procedura di cui all'art. 43 dello statuto regionale).
Massima n. 8007
Nel sistema concernente i conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni, quale risulta dall'art. 134 della Costituzione, si deve necessariamente dedurre che il contraddittorio e' strettamente limitato ai soggetti legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi. Gli artt. 20 e 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui implicitamente escludono l'intervento di soggetti diversi dallo Stato e dalle Regioni, appaiono conformi al predetto sistema e pertanto e' manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata in proposito. (Principi ribaditi nella ordinanza, pronunciata in udienza, nel giudizio cui si riferisce la sentenza n. 206 del 1975, con la quale e' stato dichiarato inammissibile l'intervento di Giancarlo Adilardi e Attilio Rossetti nel giudizio per conflitto di attribuzione proposto con ricorsi delle Regioni Sicilia e Lazio avverso decreti del Ministero per i lavori pubblici).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto d'attribuzione proposti dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione Lazio e dalla Regione autonoma della Sardegna avverso i decreti del Ministro per i lavori pubblici del 28 dicembre 1974, portanti rispettivamente i nn. 15427, 15425 e 15420;
dichiara che il trasferimento alla Regione siciliana del personale degli enti edilizi soppressi, previsto dall'art. 18, comma quarto, del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, deve aver luogo secondo le norme all'uopo determinate dalla commissione paritetica di cui all'art. 43 dello Statuto approvato con d.l. 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e conseguentemente annulla il decreto impugnato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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