Corte costituzionale
Sentenza n. 203/1975
Corte cost., sent. 10 luglio 1975, n. 203
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 203/1975
- Data di deposito
- 10 luglio 1975
- Data di decisione
- 27 giugno 1975
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leonetto Amadei
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:203
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
Parametri
Massime
Massima n. 8001
Gli artt. 48 e 51 Cost. vanno ricollegati all'art. 49 che riconosce a tutti i cittadini il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Le modalita' e le procedure di formazione della volonta' dei partiti (o dei gruppi politici occasionali) previste dalle leggi elettorali, non ledono affatto la liberta' di voto del cittadino, il quale rimane pur sempre libero e garantito nella sua manifestazione di volonta', sia nella scelta del raggruppamento che concorre alle elezioni, sia nel votare questo o quel candidato, incluso nella lista prescelta, attraverso il voto di preferenza. L'indicazione preferenziale da parte del partito di un candidato, realizzata normalmente attraverso il "capo lista", assume quindi per l'elettore, che intende votare per quel partito, un carattere puramente indicativo, e non gia' di imposizione di scelta. Il candidato scelto dalla formazione politica non puo' d'altra parte dolersi di quella che sara' la sua collocazione nella lista, in quanto egli e' libero di accettare o meno la candidatura, cosi' come gli e' stata proposta, ed e' libero di ritirarla in ogni momento. Non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32, settimo comma, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - che demanda ai gruppi elettorali il compito di predisporre l'ordine di lista dei candidati all'elezione alla carica di consigliere comunale - sollevata, in riferimento ai citati artt. 48 e 51 Cost., assumendo che detta norma inciderebbe sulla liberta' di scelta dell'elettore e pregiudicherebbe il diritto di ogni candidato di concorrere all'elezione in condizione di eguaglianza con gli altri.
Massima n. 8002
Il legislatore ordinario ha inteso dare all'art. 49 Cost. un contenuto concreto e specifico coll'attribuire alle formazioni politiche un ruolo autonomo in materia di elezioni determinando uno stretto rapporto tra partiti ed elettori, ruolo che trova il suo logico e naturale sviluppo nel potere riconosciuto a dette formazioni di designare propri candidati al fine di meglio garantire la realizzazione di quelle linee programmatiche che esse sottopongono alla scelta del corpo elettorale. Una volta riconosciuta legittima, in linea di principio, la scelta operata dal legislatore di concedere alle formazioni politiche la facolta' di presentare proprie liste di candidati, nessuna rilevanza costituzionale puo' assumere la circostanza che lo stesso legislatore le ha lasciate libere di indicare l'ordine di presentazione delle candidature.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, settimo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), proposta dal pretore di Segni, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 48 e 51 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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