Corte costituzionale

Sentenza n. 20/1975

Corte cost., sent. 5 febbraio 1975, n. 20

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
20/1975
Data di deposito
5 febbraio 1975
Data di decisione
23 gennaio 1975
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:20

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, decreto-legge n. 1331 del 9 luglio 1926
  • legge n. 1132 del 16 giugno 1927

Parametri

Massime

Massima n. 7637

La garanzia della liberta' di associazione posta dall'art. 18 Cost. si risolve anche nella liberta' del singolo di non partecipare ad associazioni se non di sua libera e volontaria scelta, il che peraltro non esclude, per lo Stato, la facolta' di assicurare il raggiungimento di determinati fini pubblici attraverso l'istituzione di enti a struttura associativa obbligatoria. L'istituzione dell'Associazione obbligatoria per il controllo della combustione, disposta dall'art. 1 del D.L. 9 luglio 1926, n. 1331, persegue l'interesse pubblico all'efficace sorveglianza sugli apparecchi ed impianti a pressione di vapore o a gas sia ai fini della prevenzione di incidenti, sia ai fini del controllo sulla loro utilizzazione per ottenere la maggiore economia di combustibile ed il migliore rendimento. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 1 del D.L. n. 1331 del 1926, sollevata in relazione all'art. 18 Cost.

Massima n. 7638

L'art 13 Cost. riguarda la tutela della liberta' personale contro ogni forma di costrizione o limitazione fisica compiuta senza l'intervento dell'autorita' giudiziaria e concerne quindi le guarentigie supreme dell'"habeas corpus". La norma dell'art. 1 D.L. 9 luglio 1926, n. 1331, concernente la costituzione dell'Associazione obbligatoria per il controllo della combustione, e' fuori del campo di applicazione della suddetta garanzia costituzionale, poiche', imponendo per scopi di pubblico interesse la partecipazione di determinati soggetti alla menzionata. Associazione, non vincola la liberta' della persona ne' piu' ne' meno di quanto avvenga per effetto di qualsiasi altra norma precettiva. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del citato decreto legge n. 1331 del 1926, sollevata in relazione all'art. 13 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del dl. 9 luglio 1926, n. 1331 (Costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione), convertito in legge 16 giugno 1927, n. 1132, sollevata dal tribunale di Ascoli Piceno con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 13 e 18 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- PAOLO ROSSI- LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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