Corte costituzionale
Sentenza n. 20/1975
Corte cost., sent. 5 febbraio 1975, n. 20
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 20/1975
- Data di deposito
- 5 febbraio 1975
- Data di decisione
- 23 gennaio 1975
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:20
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto-legge n. 1331 del 9 luglio 1926
- legge n. 1132 del 16 giugno 1927
Parametri
Massime
Massima n. 7637
La garanzia della liberta' di associazione posta dall'art. 18 Cost. si risolve anche nella liberta' del singolo di non partecipare ad associazioni se non di sua libera e volontaria scelta, il che peraltro non esclude, per lo Stato, la facolta' di assicurare il raggiungimento di determinati fini pubblici attraverso l'istituzione di enti a struttura associativa obbligatoria. L'istituzione dell'Associazione obbligatoria per il controllo della combustione, disposta dall'art. 1 del D.L. 9 luglio 1926, n. 1331, persegue l'interesse pubblico all'efficace sorveglianza sugli apparecchi ed impianti a pressione di vapore o a gas sia ai fini della prevenzione di incidenti, sia ai fini del controllo sulla loro utilizzazione per ottenere la maggiore economia di combustibile ed il migliore rendimento. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 1 del D.L. n. 1331 del 1926, sollevata in relazione all'art. 18 Cost.
Massima n. 7638
L'art 13 Cost. riguarda la tutela della liberta' personale contro ogni forma di costrizione o limitazione fisica compiuta senza l'intervento dell'autorita' giudiziaria e concerne quindi le guarentigie supreme dell'"habeas corpus". La norma dell'art. 1 D.L. 9 luglio 1926, n. 1331, concernente la costituzione dell'Associazione obbligatoria per il controllo della combustione, e' fuori del campo di applicazione della suddetta garanzia costituzionale, poiche', imponendo per scopi di pubblico interesse la partecipazione di determinati soggetti alla menzionata. Associazione, non vincola la liberta' della persona ne' piu' ne' meno di quanto avvenga per effetto di qualsiasi altra norma precettiva. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del citato decreto legge n. 1331 del 1926, sollevata in relazione all'art. 13 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del dl. 9 luglio 1926, n. 1331 (Costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione), convertito in legge 16 giugno 1927, n. 1132, sollevata dal tribunale di Ascoli Piceno con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 13 e 18 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- PAOLO ROSSI- LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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