Corte costituzionale
Sentenza n. 186/1975
Corte cost., sent. 8 luglio 1975, n. 186
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 186/1975
- Data di deposito
- 8 luglio 1975
- Data di decisione
- 27 giugno 1975
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:186
Norme oggetto del giudizio
- art. 143, decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959
- art. 140, decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959
- art. 688, codice penale
- art. 141, decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959
Parametri
Massime
Massima n. 7955
Il sistema previsto dall'art. 140 del T.U. 15 giugno 1959, n. 393, secondo cui il contravventore alle disposizioni del codice stradale e' autorizzato a far inserire le proprie dichiarazioni eventuali sul verbale da redigersi in forma sommaria da funzionari, ufficiali ed agenti autorizzati all'accertamento, riflette una fase antecedente l'inizio e l'istruttoria del procedimento penale, e le dichiarazioni stesse differiscono sia sotto l'aspetto processuale che sotto l'aspetto sostanziale dall'interrogatorio dell'imputato, che costituisce mezzo di prova e di difesa, e che viene posto in essere "ex officio" dal giudice, invitando l'imputato a discolparsi. Le ripetute dichiarazioni, pertanto, non rivestono quella tipicita' di atto istruttorio, sia pure sommario, che costituisce criterio di identificazione degli atti cui devono estendersi le garanzie difensive, e di conseguenza non sussiste la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione prospettata in relazione alla omessa osservanza, per effetto del citato art. 140 T.U. n. 393 del 1959, delle garanzie difensive che competono all'imputato a norma degli artt. 390, 340 bis, ter, quater e 78 terzo comma del codice di procedura penale.
Massima n. 7956
L'improcedibilita' dell'azione penale prevista dall'art. 143 T.U. 15 giugno 1959, n. 393, nel caso di mancata contestazione del fatto e di mancata notifica nei termini del verbale al contravventore alle disposizioni del codice stradale, e' informata all'esigenza di apprestare a favore del contravventore stesso speciali garanzie al fine di consentirgli la possibilita' di fissare tempestivamente gli elementi di difesa, normalmente labili in quanto collegati ad eventi che si iscrivono nella dinamica variabile e fluida dell'utenza stradale, e che gli siano, quindi, forniti, entro un ragionevole lasso di tempo, i dati fondamentali necessari all'identificazione dell'infrazione. La situazione del contravventore al codice stradale e di tutti gli altri contravventori al codice penale o alle leggi penali speciali non e' pertanto omogenea, ed e' conseguentemente infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 143 T.U. n. 393 del 1959 sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione per la pretesa discriminazione a favore dei contravventori al codice stradale che sarebbe posta in essere con la norma impugnata.
Massima n. 7957
Gli elementi che concorrono a configurare le contravvenzioni di cui agli artt. 132 T.U. n. 393 del 1959 (guida in stato di ebbrezza) e 688 C.P. (ubriachezza manifesta) differiscono sostanzialmente, in quanto la violazione dell'art. 132 codice stradale e' prevista a tutela del bene giuridico della sicurezza della circolazione e sussiste appena si verifichi uno stato di ebbrezza, anche non alcoolica, che sia comunque tale da incidere sulla prontezza dei riflessi indispensabili alla guida, mentre la contravvenzione di cui all'art. 688 C.P., pur essendo della stessa indole, e' peraltro intesa a tutelare il diverso bene della sicurezza sociale contro la piaga dell'alcolismo e si concreta in un diverso stato del soggetto, che deve essere necessariamente colto in luogo pubblico o aperto al pubblico in stato di manifesta ebrieta', cioe' di anormalita' psichica percepibile da chiunque e rilevabile "ictu oculi". Queste differenze sostanziali danno sufficiente ragione della differenziazione di disciplina adottata dal legislatore il quale, estendendo alla contravvenzione di cui all'art. 132 codice stradale la condizione di procedibilita' prevista dall'art. 143 dello stesso codice e consistente nella tempestiva modifica del verbale al contravventore qualora non si sia potuto far luogo alla immediata contestazione, ha posto in essere una disciplina diversa rispetto alla contravvenzione di cui all'art. 688 C.P. seguendo un razionale criterio di politica legislativa penale rientrante, come tale, nella sfera della sua discrezionalita'. Pertanto deve dichiararsi infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 143 codice stradale sollevata in relazione all'art. 3 Cost., sotto il profilo della presunta disparita' di trattamento fra contravventori agli artt. 132 codice stradale e 688 C.P. in funzione del sistema preclusivo dell'azione penale previsto dalla norma impugnata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 140, 141 e 143 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico delle norme sulla circolazione stradale), sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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