Corte costituzionale

Sentenza n. 185/1975

Corte cost., sent. 8 luglio 1975, n. 185

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
185/1975
Data di deposito
8 luglio 1975
Data di decisione
27 giugno 1975
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leonetto Amadei
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:185

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, legge n. 1139 del 23 dicembre 1966

Parametri

Massime

Massima n. 7953

L'art. 6 della legge 23 dicembre 1966, n. 1139 - che dispone la irripetibilita' dei tributi, diritti, maggiorazioni ed interessi di mora, corrisposti per poter beneficiare del condono dalla legge stessa concesso - tiene conto della situazione in atto alla quale si lega la concessione del beneficio, diretto a risolvere il rapporto dare-avere tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria in forza dell'accertamento da questa effettuato. Il condono opera, in sostanza, dal momento in cui il contribuente lo chiede adempiendo regolarmente alle condizioni imposte dalla legge, tra cui il pagamento tempestivo dei tributi accertati come evasi; verrebbero, invero, frustrate le finalita' perseguite con esso dallo Stato se dovesse trovare applicazione solo dopo l'accertamento della sussistenza o meno dei presupposti che stanno alla base del tributo. L'irripetibilita' di quanto versato per fruire del beneficio non assume quindi figura e carattere di imposizione fiscale autonoma, per cui non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale della citata disposizione, sollevata in riferimento all'art. 23 Cost. sull'assunto che attraverso l'assolutezza del divieto della ripetibilita' verrebbe ad essere imposta una prestazione patrimoniale non giustificata e non giustificabile, qualora venissero a mancare i presupposti atti a legittimare all'origine la pretesa del tributo accertato.

Massima n. 7954

Il condono delle sanzioni non penali in materia tributaria per le finalita' che persegue pone l'interessato di fronte ad una alternativa: o soggiacere alla pretesa della P.A., onde definire la pendenza tributaria attraverso la richiesta del beneficio, o esperire i rimedi giuridici che la legge prevede per contrastare la pretesa stessa. Presupposto dell'applicazione del provvedimento di clemenza e' quindi l'accettazione volontaria, e non obbligatoria, delle condizioni che la legge di condono impone al debitore tributario; una volta intervenuta tale accettazione la pretesa contributiva della P.A., consacrata nell'atto originario di imposizione, trova una sua concreta e valida legittimazione. Il divieto della repetibilita' si pone di conseguenza al di fuori del meccanismo giuridico su cui poggia l'accertamento e l'imposizione del tributo, in quanto la richiesta del condono impedisce ogni accertamento in via amministrativa o in via giudiziaria sulla eventuale illegittima imposizione del tributo. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 legge 23 dicembre 1966, n. 1139 - che dispone la non repetibilita' dei tributi, diritti, maggiorazioni ed interessi di mora, corrisposti per beneficiare delle disposizioni della legge stessa - sollevata in riferimento all'art. 53, primo comma, Cost. (principio della c.d. capacita' contributiva), sull'assunto che attraverso l'istituto dell'irripetibilita' sarebbe alterato il rapporto tra l'entita' del tributo e la capacita' contributiva del soggetto al quale viene imposto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1966, n. 1139 (condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria) proposta, in riferimento agli artt. 23 e 53, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere.

Testo integrale

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