Corte costituzionale
Sentenza n. 178/1975
Corte cost., sent. 3 luglio 1975, n. 178
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 178/1975
- Data di deposito
- 3 luglio 1975
- Data di decisione
- 18 giugno 1975
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Rossi
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:178
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, comma 2, legge n. 300 del 20 maggio 1970
- art. 18, comma 1, legge n. 300 del 20 maggio 1970
Parametri
Massime
Massima n. 7944
L'art. 18, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui attribuisce in ogni caso al lavoratore illegittimamente licenziato il diritto al risarcimento danni "in misura non inferiore a cinque mensilita' di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all'art. 2121 cod. civ." non contrasta con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Invero secondo la costante giurisprudenza della Corte la garanzia costituzionale della difesa opera entro i limiti del diritto sostanziale. Sicche' in presenza di una disposizione come quella impugnata, che ricollega automaticamente alla condotta illecita il risarcimento dei danni in una misura minima predeterminata, non puo' aversi violazione del diritto di difesa, ma, in ipotesi ingiusto ed irrazionale privilegio a favore di una parte.
Massima n. 7945
L'art. 18, secondo comma, dello statuto dei lavoratori, nella parte in cui attribuisce in ogni caso al lavoratore illegittimamente licenziato il diritto al risarcimento danni "in misura non inferiore a cinque mensilita' di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all'art. 2121 c.c." non contrasta con l'art. 3 Cost.. La norma impugnata, infatti, innovando al regime stabilito dall'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, prevede che dalla sentenza di reintegra nel posto di lavoro consegua, in caso di mancata ottemperanza del datore di lavoro, l'obbligo di corrispondere al lavoratore anche le retribuzioni dovutegli in virtu' del rapporto di lavoro, dalla data della sentenza fino a quella dell'effettiva reintegrazione. Per il periodo antecedente alla sentenza, la riconosciuta invalidita' del licenziamento comporta invece una disciplina particolare: da un lato il rapporto non puo' ritenersi estinto, sicche' ai fini della anzianita' va configurato come mai interotto; dall'altro il legislatore ha previsto la sanzione del risarcimento danni, con la predeterminazione di un minimo. La predeterminazione di un risarcimento minimo, spettante in ogni caso di licenziamento invalido od inefficace, costituisce una presunzione legale che, per essere configurata in una misura realistica, in rapporto alle ipotesi piu' frequenti e alla durata media dei procedimenti pretorili, non contrasta con l'art. 3 della Costituzione, ma costituisce legittimo esercizio di discrezionalita' politica da parte del legislatore.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. statuto dei lavoratori), nella parte in cui attribuisce in ogni caso al lavoratore, il cui licenziamento sia stato dichiarato invalido od inefficace, il diritto al risarcimento danni in misura non inferiore a cinque mensilità di retribuzione, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGT
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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