Corte costituzionale

Sentenza n. 178/1975

Corte cost., sent. 3 luglio 1975, n. 178

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
178/1975
Data di deposito
3 luglio 1975
Data di decisione
18 giugno 1975
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Rossi
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:178

Norme oggetto del giudizio

  • art. 18, comma 2, legge n. 300 del 20 maggio 1970
  • art. 18, comma 1, legge n. 300 del 20 maggio 1970

Parametri

Massime

Massima n. 7944

L'art. 18, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui attribuisce in ogni caso al lavoratore illegittimamente licenziato il diritto al risarcimento danni "in misura non inferiore a cinque mensilita' di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all'art. 2121 cod. civ." non contrasta con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Invero secondo la costante giurisprudenza della Corte la garanzia costituzionale della difesa opera entro i limiti del diritto sostanziale. Sicche' in presenza di una disposizione come quella impugnata, che ricollega automaticamente alla condotta illecita il risarcimento dei danni in una misura minima predeterminata, non puo' aversi violazione del diritto di difesa, ma, in ipotesi ingiusto ed irrazionale privilegio a favore di una parte.

Massima n. 7945

L'art. 18, secondo comma, dello statuto dei lavoratori, nella parte in cui attribuisce in ogni caso al lavoratore illegittimamente licenziato il diritto al risarcimento danni "in misura non inferiore a cinque mensilita' di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all'art. 2121 c.c." non contrasta con l'art. 3 Cost.. La norma impugnata, infatti, innovando al regime stabilito dall'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, prevede che dalla sentenza di reintegra nel posto di lavoro consegua, in caso di mancata ottemperanza del datore di lavoro, l'obbligo di corrispondere al lavoratore anche le retribuzioni dovutegli in virtu' del rapporto di lavoro, dalla data della sentenza fino a quella dell'effettiva reintegrazione. Per il periodo antecedente alla sentenza, la riconosciuta invalidita' del licenziamento comporta invece una disciplina particolare: da un lato il rapporto non puo' ritenersi estinto, sicche' ai fini della anzianita' va configurato come mai interotto; dall'altro il legislatore ha previsto la sanzione del risarcimento danni, con la predeterminazione di un minimo. La predeterminazione di un risarcimento minimo, spettante in ogni caso di licenziamento invalido od inefficace, costituisce una presunzione legale che, per essere configurata in una misura realistica, in rapporto alle ipotesi piu' frequenti e alla durata media dei procedimenti pretorili, non contrasta con l'art. 3 della Costituzione, ma costituisce legittimo esercizio di discrezionalita' politica da parte del legislatore.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. statuto dei lavoratori), nella parte in cui attribuisce in ogni caso al lavoratore, il cui licenziamento sia stato dichiarato invalido od inefficace, il diritto al risarcimento danni in misura non inferiore a cinque mensilità di retribuzione, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGT

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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