Corte costituzionale
Sentenza n. 172/1975
Corte cost., sent. 3 luglio 1975, n. 172
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 172/1975
- Data di deposito
- 3 luglio 1975
- Data di decisione
- 18 giugno 1975
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:172
Norme oggetto del giudizio
- art. 123, codice di procedura penale 1930
- art. 304, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 7934
Gli artt. 123 e 304 cod. proc. pen., nei limiti in cui non comminano la nullita' assoluta per l'omissione degli avvisi previsti negli artt. 304 ter e quater ai difensori delle parti private diverse dall'imputato e della comunicazione giudiziaria alle medesime, non viola gli artt. 3 e 24 Cost.. L'ordinamento del processo penale attribuisce le stesse garanzie difensive procedimentali all'imputato e alle altre parti private o soggetti privati interessati, anche prima che essi assumano, nel processo, la qualifica di parte. Diverso e' solo il presidio per tali garanzie. La loro violazione, mentre importa la nullita' assoluta, insanabile e rilevabile d'ufficio dell'atto viziato, allorche' riguarda l'imputato, non ha le medesime conseguenze allorche' riguarda le altre parti private o gli altri soggetti interessati. I quali, tuttavia, dispongono degli strumenti idonei a far eliminare la nullita' relativa, nei tempi e nei modi prescritti. E cio' a prescindere dalla controversa facolta' del giudice, che abbia rilevato la nullita', di porvi riparo senza attendere l'eccezione della parte interessata. E' pertanto soddisfatto il precetto dell'art. 24, secondo comma, Cost.. La differenza di trattamento non e' in contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost., perche' non sono sullo stesso piano la collocazione e situazione processuale dell'imputato, che e' il protagonista del processo penale, e le altre parti e gli altri soggetti privati che hanno carattere e ruolo meramente secondario ed eventuale nel rapporto processuale penale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 123 e 304 del codice di procedura penale, sollevata dal tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze