Corte costituzionale

Sentenza n. 172/1975

Corte cost., sent. 3 luglio 1975, n. 172

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
172/1975
Data di deposito
3 luglio 1975
Data di decisione
18 giugno 1975
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Capolozza
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:172

Norme oggetto del giudizio

  • art. 123, codice di procedura penale 1930
  • art. 304, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 7934

Gli artt. 123 e 304 cod. proc. pen., nei limiti in cui non comminano la nullita' assoluta per l'omissione degli avvisi previsti negli artt. 304 ter e quater ai difensori delle parti private diverse dall'imputato e della comunicazione giudiziaria alle medesime, non viola gli artt. 3 e 24 Cost.. L'ordinamento del processo penale attribuisce le stesse garanzie difensive procedimentali all'imputato e alle altre parti private o soggetti privati interessati, anche prima che essi assumano, nel processo, la qualifica di parte. Diverso e' solo il presidio per tali garanzie. La loro violazione, mentre importa la nullita' assoluta, insanabile e rilevabile d'ufficio dell'atto viziato, allorche' riguarda l'imputato, non ha le medesime conseguenze allorche' riguarda le altre parti private o gli altri soggetti interessati. I quali, tuttavia, dispongono degli strumenti idonei a far eliminare la nullita' relativa, nei tempi e nei modi prescritti. E cio' a prescindere dalla controversa facolta' del giudice, che abbia rilevato la nullita', di porvi riparo senza attendere l'eccezione della parte interessata. E' pertanto soddisfatto il precetto dell'art. 24, secondo comma, Cost.. La differenza di trattamento non e' in contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost., perche' non sono sullo stesso piano la collocazione e situazione processuale dell'imputato, che e' il protagonista del processo penale, e le altre parti e gli altri soggetti privati che hanno carattere e ruolo meramente secondario ed eventuale nel rapporto processuale penale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 123 e 304 del codice di procedura penale, sollevata dal tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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