Corte costituzionale
Sentenza n. 17/1975
Corte cost., sent. 5 febbraio 1975, n. 17
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 17/1975
- Data di deposito
- 5 febbraio 1975
- Data di decisione
- 23 gennaio 1975
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Gionfrida
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:17
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 3, legge n. 104 del 23 febbraio 1967
- art. 3, legge n. 104 del 23 febbraio 1967
- art. 3, legge n. 528 del 13 giugno 1961
- art. 2, legge n. 528 del 13 giugno 1961
Parametri
Massime
Massima n. 7631
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 23 febbraio 1967, n. 104 (Norme integrative ed interpretative della legge 13 giugno 1961, n. 528 sulla industrializzazione di Ravenna) - nella parte in cui retroattivamente dispongono che l'indennita' di espropriazione per le opere pubbliche (occorrenti per la sistemazione del Canale Corsini e dell'annessa zona di sviluppo industriale di Ravenna) "sara' ragguagliata al valore venale dei terreni, riferito a sei anni prima dell'entrata in vigore della legge 1961, n. 528" - sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della discriminazione derivante dal fatto che la nuova normativa (piu' sfavorevole rispetto a quella della precedente legge 1961, n. 528) si applicherebbe alle espropriazioni anteriori di cui fosse tuttora in corso il procedimento di determinazione dell'indennita' e non anche alle parallele vicende espropriative in cui, invece, l'indennizzo fosse gia' divenuto definitivo poiche', invero, la discriminazione cosi' denunziata non dipende da una disciplina differenziata delle situazioni comparate, sibbene dalla circostanza di fatto dell'esservi o meno, al momento dell'entrata in vigore della disciplina de qua, un giudizio in corso nel quale essa possa trovare applicazione.
Massima n. 7632
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 13 giugno 1961, n. 528 (contenente provvedimenti per la zona industriale di Ravenna) - sollevata, in riferimento all'art. 42 della Costituzione, sotto il profilo della mancata previsione di un limite temporale per le opere previste all'art. 1 della stessa legge - in quanto, nell'ipotesi, come quella di specie, di legge dichiarativa della pubblica utilita' di intere categorie di opere, l'indicazione del termine legittimamente si riconnette al previo atto amministrativo della procedura espropriativa che in concreto segue alla declaratoria astratta e generale di pubblica utilita' delle opere indicate.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma terzo, e 3 della legge 23 febbraio 1967, n. 104, contenente norme interpretative ed integrative della legge 13 giugno 1961, n. 528, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di appello di Bologna con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 13 giugno 1961, n. 528, contenente provvedimenti concernenti la zona industriale di Ravenna, sollevata, in riferimento all'art. 42 della Costituzione, con le ordinanze medesime.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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