Corte costituzionale

Sentenza n. 166/1975

Corte cost., sent. 26 giugno 1975, n. 166

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
166/1975
Data di deposito
26 giugno 1975
Data di decisione
17 giugno 1975
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Gionfrida
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:166

Norme oggetto del giudizio

  • art. 99, codice di procedura penale 1930
  • art. 190, codice di procedura penale 1930
  • art. 100, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 7926

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 99, 100 e 190 del cod. proc. pen. - per la parte in cui non consentono, nel loro combinato contesto, la impugnazione dell'ordinanza che respinge la richiesta di costituzione di parte civile - sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione; giacche', nel sistema, la normativa denunziata non crea posizioni di disparita', ma anzi di coerente equilibrio tra offeso del reato, da una parte e, dall'altra, imputato e P.M. Postoche' quest'ultimi neppure possono impugnare l'ordinanza ammissiva della costituzione di parte civile (cui si siano apposti ex artt. 97 e 98 del codice di procedura penale).

Massima n. 7927

E' altresi' non fondata la questione di costituzionalita' della normativa sopra indicata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione: poiche', invece, per il danneggiato non ammesso a costituirsi parte civile nel processo penale, resta impregiudicato l'esercizio dell'azione in sede civile. Dove, peraltro, non piu' operano, in suo danno, le preclusioni dell'art. 25 del codice di procedura penale, attesa la parziale declaratoria di illegittimita' costituzionale di tale norma pronunziata con sentenza della Corte n. 165 del 1975.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 190, 99 e 100 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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