Corte costituzionale
Sentenza n. 166/1975
Corte cost., sent. 26 giugno 1975, n. 166
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 166/1975
- Data di deposito
- 26 giugno 1975
- Data di decisione
- 17 giugno 1975
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Gionfrida
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:166
Norme oggetto del giudizio
- art. 99, codice di procedura penale 1930
- art. 190, codice di procedura penale 1930
- art. 100, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 7926
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 99, 100 e 190 del cod. proc. pen. - per la parte in cui non consentono, nel loro combinato contesto, la impugnazione dell'ordinanza che respinge la richiesta di costituzione di parte civile - sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione; giacche', nel sistema, la normativa denunziata non crea posizioni di disparita', ma anzi di coerente equilibrio tra offeso del reato, da una parte e, dall'altra, imputato e P.M. Postoche' quest'ultimi neppure possono impugnare l'ordinanza ammissiva della costituzione di parte civile (cui si siano apposti ex artt. 97 e 98 del codice di procedura penale).
Massima n. 7927
E' altresi' non fondata la questione di costituzionalita' della normativa sopra indicata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione: poiche', invece, per il danneggiato non ammesso a costituirsi parte civile nel processo penale, resta impregiudicato l'esercizio dell'azione in sede civile. Dove, peraltro, non piu' operano, in suo danno, le preclusioni dell'art. 25 del codice di procedura penale, attesa la parziale declaratoria di illegittimita' costituzionale di tale norma pronunziata con sentenza della Corte n. 165 del 1975.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 190, 99 e 100 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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