Corte costituzionale
Sentenza n. 163/1975
Corte cost., sent. 26 giugno 1975, n. 163
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 163/1975
- Data di deposito
- 26 giugno 1975
- Data di decisione
- 17 giugno 1975
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Gionfrida
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:163
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 7922
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 573 del cod. pen. - sollevata per contrasto con gli artt. 2, 3 e 13 Cost., "per la parte in cui consente di punire la sottrazione consensuale del minore commessa a fini di libidine, anche nelle ipotesi in cui il minore stesso goda di un ampio margine di liberta' per motivi di studio, lavoro etc." - giacche' non sussiste la dedotta vulnerazione del "diritto alla liberta' sessuale" da parte della norma denunziata. La quale opera su un piano diverso, in quanto tutela il diritto del genitore (o tutore) alla patria potesta' (od autorita' tutoria) e, conseguentemente, richiede, quale elemento materiale del reato, l'abductio de loco in locum, che non necessariamente coincide con il compimento di atti sessuali nei confronti del minore.
Massima n. 7923
E' altresi' non fondata la questione di legittimita' dell'art. 573 cod. pen. citato - prospettata sotto il diverso profilo di violazione del precetto di eguaglianza, per la sancita presunzione di colpevolezza dell'uomo, nel caso di soggetti di sesso diverso entrambi minori che usino della liberta' loro concessa "per compiere atti che non troverebbero consenzienti i loro genitori" -, essendo inesatta la premessa interpretativa da cui parte il giudice a quo. Atteso che, nell'ipotesi sopraddetta deve, invece, individuarsi, caso per caso, dal giudice di merito - alla stregua dei concreti elementi emergenti dalle singole fattispecie e senza aprioristiche differenze di sesso - quale dei due soggetti sia da ritenersi colpevole della sottrazione in danno dell'altro.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 573 del codice penale sollevata, dal pretore di Catania, in riferimento agli artt. 2, 3 e 13 della Costituzione e, dal pretore di Gela, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI- ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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