Corte costituzionale

Sentenza n. 163/1975

Corte cost., sent. 26 giugno 1975, n. 163

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
163/1975
Data di deposito
26 giugno 1975
Data di decisione
17 giugno 1975
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Gionfrida
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:163

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 7922

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 573 del cod. pen. - sollevata per contrasto con gli artt. 2, 3 e 13 Cost., "per la parte in cui consente di punire la sottrazione consensuale del minore commessa a fini di libidine, anche nelle ipotesi in cui il minore stesso goda di un ampio margine di liberta' per motivi di studio, lavoro etc." - giacche' non sussiste la dedotta vulnerazione del "diritto alla liberta' sessuale" da parte della norma denunziata. La quale opera su un piano diverso, in quanto tutela il diritto del genitore (o tutore) alla patria potesta' (od autorita' tutoria) e, conseguentemente, richiede, quale elemento materiale del reato, l'abductio de loco in locum, che non necessariamente coincide con il compimento di atti sessuali nei confronti del minore.

Massima n. 7923

E' altresi' non fondata la questione di legittimita' dell'art. 573 cod. pen. citato - prospettata sotto il diverso profilo di violazione del precetto di eguaglianza, per la sancita presunzione di colpevolezza dell'uomo, nel caso di soggetti di sesso diverso entrambi minori che usino della liberta' loro concessa "per compiere atti che non troverebbero consenzienti i loro genitori" -, essendo inesatta la premessa interpretativa da cui parte il giudice a quo. Atteso che, nell'ipotesi sopraddetta deve, invece, individuarsi, caso per caso, dal giudice di merito - alla stregua dei concreti elementi emergenti dalle singole fattispecie e senza aprioristiche differenze di sesso - quale dei due soggetti sia da ritenersi colpevole della sottrazione in danno dell'altro.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 573 del codice penale sollevata, dal pretore di Catania, in riferimento agli artt. 2, 3 e 13 della Costituzione e, dal pretore di Gela, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI- ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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