Corte costituzionale

Sentenza n. 161/1975

Corte cost., sent. 26 giugno 1975, n. 161

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
161/1975
Data di deposito
26 giugno 1975
Data di decisione
17 giugno 1975
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leonetto Amadei
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:161

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 3843 del 27 dicembre 1952
  • art. 4, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
  • art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 1438 del 6 settembre 1952

Parametri

Massime

Massima n. 7918

La data del 15 novembre 1949, nel sistema della legge concernente la trasformazione fondiaria ed agraria, n. 841 del 21 ottobre 1950 (c.d. legge stralcio), costituisce un termine costante di riferimento sia per l'individuazione dei titolari delle proprieta' soggette all'esproprio, sia per l'accertamento della situazione obiettiva della proprieta' stessa. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi, per eccesso di delega - in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. e 4 legge n. 841 del 1950 - i dd.PP.RR. 6 settembre 1952, n. 1438 ("Trasferimento in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni in proprieta' di Saraceni F., in comune di Orbetello") e 27 dicembre 1952, n. 3843 ("Trasformazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, relativo ai terreni di proprieta' di Saraceni F., in comune di Orbetello"), in quanto per la formazione del piano di espropriazione fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in attuazione nella zona, successivamente al 15 novembre 1949. Conformi: 67/57 D, 82/57 B.

Massima n. 7919

La consistenza dei terreni soggetti a scorporo deve essere quella reale e non quella risultante dai dati catastali vigenti all'epoca a cui si riferisce la legge, onde nell'esame del merito successivo alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale dei decreti di esproprio che erroneamente si siano basati su dati catastali diversi da quelli prescritti, compete al giudice ordinario ogni ulteriore indagine tendente ad accertare la corrispondenza dei dati del vecchio catasto alla situazione di fatto esistente al 15 novembre 1949 e cio' limitatamente alla estensione dei terreni e con esclusione, in ogni caso, di valutazioni attinenti all'estimo catastale, come tali sottratte alla competenza del giudice ordinario. Cfr.: sent. n. 44 del 1974.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 6 settembre 1952, n. 1438, e 27 dicembre 1952, n. 3843, in quanto per la formulazione del piano di espropriazione fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in attuazione nella zona, successivamente al 15 novembre 1949.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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