Corte costituzionale
Sentenza n. 161/1975
Corte cost., sent. 26 giugno 1975, n. 161
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 161/1975
- Data di deposito
- 26 giugno 1975
- Data di decisione
- 17 giugno 1975
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leonetto Amadei
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:161
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 3843 del 27 dicembre 1952
- art. 4, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 1438 del 6 settembre 1952
Parametri
Massime
Massima n. 7918
La data del 15 novembre 1949, nel sistema della legge concernente la trasformazione fondiaria ed agraria, n. 841 del 21 ottobre 1950 (c.d. legge stralcio), costituisce un termine costante di riferimento sia per l'individuazione dei titolari delle proprieta' soggette all'esproprio, sia per l'accertamento della situazione obiettiva della proprieta' stessa. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi, per eccesso di delega - in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. e 4 legge n. 841 del 1950 - i dd.PP.RR. 6 settembre 1952, n. 1438 ("Trasferimento in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni in proprieta' di Saraceni F., in comune di Orbetello") e 27 dicembre 1952, n. 3843 ("Trasformazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, relativo ai terreni di proprieta' di Saraceni F., in comune di Orbetello"), in quanto per la formazione del piano di espropriazione fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in attuazione nella zona, successivamente al 15 novembre 1949. Conformi: 67/57 D, 82/57 B.
Massima n. 7919
La consistenza dei terreni soggetti a scorporo deve essere quella reale e non quella risultante dai dati catastali vigenti all'epoca a cui si riferisce la legge, onde nell'esame del merito successivo alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale dei decreti di esproprio che erroneamente si siano basati su dati catastali diversi da quelli prescritti, compete al giudice ordinario ogni ulteriore indagine tendente ad accertare la corrispondenza dei dati del vecchio catasto alla situazione di fatto esistente al 15 novembre 1949 e cio' limitatamente alla estensione dei terreni e con esclusione, in ogni caso, di valutazioni attinenti all'estimo catastale, come tali sottratte alla competenza del giudice ordinario. Cfr.: sent. n. 44 del 1974.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 6 settembre 1952, n. 1438, e 27 dicembre 1952, n. 3843, in quanto per la formulazione del piano di espropriazione fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in attuazione nella zona, successivamente al 15 novembre 1949.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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