Corte costituzionale
Sentenza n. 146/1975
Corte cost., sent. 19 giugno 1975, n. 146
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 146/1975
- Data di deposito
- 19 giugno 1975
- Data di decisione
- 6 giugno 1975
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:146
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 24, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 7892
L'art. 148 c.p., attribuisce al giudice il potere di sospendere l'esecuzione della pena ma nulla dispone in ordine alla procedura. Va conseguentemente dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in relazione all'art. 24 Cost. in riferimento alla norma predetta sotto il profilo che essa non prevederebbe alcuna forma d'intervento e di difesa dell'interessato prima della pronunzia del giudice se, come nella specie, non ricorrono nell'ordinanza elementi che consentano di ritenere che le censure mosse dal giudice "a quo" abbiano riferimento a norme diverse, aventi contenuto processuale.
Massima n. 7893
Il periodo trascorso in manicomio giudiziario dall'imputato in attesa di giudizio non solo va computato ai fini della custodia preventiva ma, in considerazione di quanto disposto dall'art. 137 c.p., vale anche come espiazione di pena e deve essere quindi detratto dalla durata di questa. Invece, dato il tenore dell'art. 148 c.p., se l'infermita' psichica sopravviene dopo la condanna, il periodo trascorso in manicomio giudiziario non puo' essere in alcun caso computato sulla durata della pena. L'irragionevolezza della disparita' di trattamento derivante dalle norme sopra indicate appare evidente dal momento che in entrambi i casi il ricovero in manicomio giudiziario ha finalita' e caratteristiche identiche e non e' determinato da alcuna causa imputabile al reo. E cio' e' sufficiente, secondo i principi costantemente enunciati da questa Corte, per far ritenere violato l'art. 3 Cost. Va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 148 c.p., nella parte in cui prevede che il giudice, nel disporre il ricovero in manicomio giudiziario del condannato caduto in stato di infermita' psichica, ordini che la pena sia sospesa.
Massima n. 7894
La parziale illegittimita' costituzionale dell'art. 148 c.p., in tali sensi dichiarata, va, in forza dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, estesa anche all'altra parte dello stesso articolo che prevede la sospensione della pena in caso di ricovero in una casa di cura e custodia ovvero in un manicomio comune (ospedale psichiatrico).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 148 del codice penale, nella parte in cui prevede che il giudice, nel disporre il ricovero in manicomio giudiziario del condannato caduto in stato d'infermità psichica durante l'esecuzione di pena restrittiva della libertà personale, ordini che la pena medesima sia sospesa;
2) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara altresì l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 148 del codice penale, nella parte in cui prevede che il giudice ordini la sospensione della pena anche nel caso in cui il condannato sia ricoverato in una casa di cura e di custodia ovvero in un manicomio comune (ospedale psichiatrico);
3) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 148 del codice penale, sollevata dal giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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