Corte costituzionale
Sentenza n. 145/1975
Corte cost., sent. 19 giugno 1975, n. 145
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 145/1975
- Data di deposito
- 19 giugno 1975
- Data di decisione
- 6 giugno 1975
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Michele Rossano
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:145
Norme oggetto del giudizio
- regio decreto n. 1016 del 5 giugno 1939
- decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 15 gennaio 1972
- decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 20 aprile 1974
- legge n. 281 del 16 maggio 1970
- art. 4, lett.h, decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 15 gennaio 1972
- art. 5, regio decreto n. 1016 del 5 giugno 1939
- art. 17, legge n. 281 del 16 maggio 1970
- art. 1, lett. o, decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 15 gennaio 1972
Parametri
Massime
Massima n. 7888
Spetta al Ministro per l'agricoltura e le foreste di determinare con decreto i confini della zona faunistica a se' stante della regione delle Alpi, a termini dell'art. 5 R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, T.U. delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia.
Massima n. 7889
Questa Corte, con sentenza 9 giugno 1967, n. 71, osservo' che l'art. 5 T.U. n. 1016 del 1939 aveva la sua ragion d'essere nell'interesse generale a conservare e sviluppare il patrimonio faunistico della zona delle Alpi, notoriamente di eccezionale valore e rarita'. La disciplina del menzionato art. 5 T.U. n. 1016 del 1939 che di per se' rivela l'interesse generale dello Stato in tema di fauna della regione delle Alpi, e' connessa all'altra concernente "gli interventi per la protezione della natura", i quali dall'art. 4, lett. h, decreto 15 gennaio 1972, n. 11, non sono stati trasferiti alle Regioni, salvi gli interventi regionali che non contrastino con quelli dello Stato. Deve pertanto, escludersi che possa ritenersi trasferito alle Regioni, a termini della legge 16 maggio 1970, n. 281, il potere di delimitare i confini della zona faunistica alpina.
Massima n. 7890
Questa Corte, con sentenza 6 luglio 1972, n. 142, afferma che l'art. 17 della legge di delegazione 16 maggio 1970, n. 281 aveva disposto il trasferimento alle Regioni solo di quelle funzioni amministrative che, per una parte, risultassero inerenti alle materie elencate nell'art. 117 della Costituzione e fossero contenute nei limiti degli interessi connessi alle esigenze delle singole Regioni senza travalicare in quelli propri dello Stato e di altre Regioni e, per una parte, fossero esercitate, all'atto del trasferimento, da organi centrali o periferici dello Stato.
Massima n. 7891
Deve escludersi che il trasferimento del detto potere possa desumersi dall'art. 1, lett, O, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11. Secondo tale norma oggetto di trasferimento, nei territori di ciascuna Regione, sono l'esercizio della caccia, compreso il calendario venatorio, la disciplina delle bandite e della riserva ed il ripopolamento, ferma la competenza degli organi statali per il rilascio della licenza di porto d'arma per uso di caccia. Siffatte specifiche previsioni, attinenti al concreto esercizio della caccia, non giustificano l'illazione della Regione Veneto di trasferimento del potere di delimitazione unitaria dei confini della zona, che costituisce il presupposto dell'esercizio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta al Ministro per l'agricoltura e le foreste di determinare con decreto i confini della zona faunistica a se stante della Regione delle Alpi, a termini dell'art. 6 r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, t.u. delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia.
In conseguenza respinge il ricorso proposto dalla Regione Veneto in data 17 luglio 1974.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI- Cancelliere
Testo integrale
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