Corte costituzionale

Sentenza n. 14/1975

Corte cost., sent. 5 febbraio 1975, n. 14

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
14/1975
Data di deposito
5 febbraio 1975
Data di decisione
23 gennaio 1975
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:14

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 603 del 29 settembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 7620

Le Regioni, in quanto soggetti di autonomia titolari di specifiche attribuzioni e competenze su materie tassativamente indicate da norme statutarie o da altre norme costituzionali, sono legittimate ad impugnare in via diretta leggi dello Stato solo quando ritengano che esse siano lesive della sfera ben definita dei loro poteri e gli unici motivi di ricorso sono percio' quelli che si risolvono nella menomazione di poteri e facolta' costituzionalmente garantiti. Va pertanto dichiarata inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603 - che in tema di riscossione delle imposte pone l'aggio a carico degli enti destinatari dei tributi - sollevata dalla ricorrente Regione siciliana in riferimento agli artt. 76 e 3 Cost., giacche' nella specifica materia disciplinata dalla norma impugnata non spetta alcuna competenza alla Regione, ne' lesione di sue attribuzioni discende direttamente o e' dato comunque collegare alla lamentata violazione dei citati precetti costituzionali.

Massima n. 7621

L'art. 10, punto 10, della legge di delega per la riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825, ha enunciato il nuovo principio dell'incorporazione dell'aggio di riscossione nelle aliquote stabilite per i singoli tributi mediante il quale il legislatore ha inteso realizzare con effetto dal 1x gennaio 1974 una identita' di trattamento tra i contribuenti riguardo al costo del servizio di esazione dei tributi eliminando la sperequazione territoriale dell'aggio prima esistente, che dava luogo ad una ingiusta discriminazione tra i contribuenti a seconda del luogo in cui l'imposta veniva pagata, e fissando un aggio medio, uniforme in tutto il territorio nazionale e conglobato nelle aliquote delle imposte, che ha posto nello stesso piano i contribuenti tenuti ora a sopportare in egual misura, a parita' di imposte da pagare, il costo del pubblico servizio di riscossione. La norma contenuta nell'art. 3, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, che pone l'aggio di riscossione a carico degli enti destinatari dei tributi, costituisce la diretta conseguenza del nuovo principio di perequazione dell'aggio sancito dall'art. 10, punto 10, della legge di delega sulla riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825, principio che ha trasformato l'aggio da voce a se' stante ad addizionale dell'imposta in componente delle aliquote dei tributi.

Massima n. 7622

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, in riferimento agli artt. 36 e 43 dello Statuto siciliano e all'art. 8 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, contenente norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia finanziaria, sollevata dalla Regione nel rilievo che la modifica apportata dalla norma denunciata, la quale pone l'aggio di riscossione a carico degli enti destinatari dei tributi, non poteva essere unilateralmente effettuata dallo Stato; la norma, infatti, non comporta lesione o menomazione di attribuzioni e competenze spettanti alla Regione poiche' dispone unicamente in tema di costo del servizio di riscossione delle imposte e non modifica in alcun modo la disciplina che regola i rapporti tributari tra lo Stato e la Regione alla quale pertanto continueranno ad affluire le imposte che lo Statuto e le norme di attuazione le riservano secondo le nuove aliquote nelle quali e' ora conglobato l'aggio di riscossione. Ne' ha rilievo il fatto che in Sicilia il maggior costo di riscossione dei tributi resta a carico della Regione in quanto se per realizzare la parita' di trattamento dei contribuenti in tema di costo di esazione delle imposte si imponeva la determinazione di un aggio medio uniforme in tutto il territorio dello Stato e' evidente che cio' non poteva non comportare la conseguenza che, nelle zone in cui il costo di riscossione era piu' oneroso, dovesse rimanere a carico degli enti destinatari dei tributi la differenza tra l'aggio medio conglobato e quello piu' alto fissato nei contratti di appalto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, contenente "Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858", sollevata dalla Regione siciliana col ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 3, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, sollevata col medesimo ricorso, in riferimento agli artt. 36 e 43 dello Statuto e all'art. 8 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, contenente norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE -

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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