Corte costituzionale

Sentenza n. 139/1975

Corte cost., sent. 11 giugno 1975, n. 139

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
139/1975
Data di deposito
11 giugno 1975
Data di decisione
4 giugno 1975
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leonetto Amadei
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:139

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 7878

La norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia e non puo' avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte. Pertanto, va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale relativa ad una disposizione di legge che una precedente decisione della Corte abbia gia' riconosciuto illegittima. (Nella specie era stata riproposta - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 247 cod. proc. civ., che vietava in linea generale di testimoniare alle persone legate ad una delle parti da vincolo matrimoniale o di parentela, o di affinita' in linea retta, o di affiliazione; disposizione gia' dichiarata incostituzionale (con sentenza n. 248 del 1974) perche' limitava ingiustificatamente il diritto alla prova, quale nucleo essenziale del diritto di azione e di difesa, diritto che non puo' farsi poggiare su una aprioristica esclusione del valore probatorio della testimonianza di alcuni soggetti fondata su motivi di sospetto e di non sincerita', mentre la valutazione di attendibilita' della prova puo' essere compiuta solo "a posteriori" dal giudice in base al suo prudente apprezzamento).

Massima n. 7879

L'art. 248 cod. proc. civ. - diversamente dall'art. 348 cod. proc. pen., che riconosce, in via di principio, la capacita' a testimoniare di qualsiasi persona, salvo al giudice di valutarne l'attendibilita' - limita l'audizione dei testi minori degli anni quattordici a quei casi in cui sia resa necessaria da particolari circostanze, il che determina una disparita' del tutto irrazionale ed ingiustificata, non essendoci motivo perche' sul punto la disciplina sia diversa secondo che trattasi di processo penale o civile. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 248 cod. proc. civ., per contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., restando assorbito il profilo concernente l'asserita violazione del diritto di difesa.

Massima n. 7880

Come la Corte ha gia', sul piano generale, ripetutamente affermato, il principio di eguaglianza e' applicabile quando vi sia omogeneita' di situazioni da regolare legislativamente ed in modo unitario e coerente, per cui l'eccezione al principio puo' essere consentita solo quando si tratti di situazioni che, pur derivando da basi comuni, differiscano tra loro per aspetti distintivi particolari.

Massima n. 7881

Le modalita' di esercizio del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. possono essere legittimamente disciplinate in modo diverso, purche' tale differenziazione trovi giustificazione nella necessita' dell'adeguamento di dette modalita' alle speciali caratteristiche di ciascun procedimento.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 247 del codice di procedura civile, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 248 del 1974;

b) la illegittimità costituzionale dell'art. 248 del codice di procedura civile.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze