Corte costituzionale
Sentenza n. 139/1975
Corte cost., sent. 11 giugno 1975, n. 139
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 139/1975
- Data di deposito
- 11 giugno 1975
- Data di decisione
- 4 giugno 1975
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leonetto Amadei
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:139
Norme oggetto del giudizio
- art. 247, codice di procedura civile
- art. 348, codice di procedura penale 1930
- art. 248, codice di procedura civile
Parametri
Massime
Massima n. 7878
La norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia e non puo' avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte. Pertanto, va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale relativa ad una disposizione di legge che una precedente decisione della Corte abbia gia' riconosciuto illegittima. (Nella specie era stata riproposta - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 247 cod. proc. civ., che vietava in linea generale di testimoniare alle persone legate ad una delle parti da vincolo matrimoniale o di parentela, o di affinita' in linea retta, o di affiliazione; disposizione gia' dichiarata incostituzionale (con sentenza n. 248 del 1974) perche' limitava ingiustificatamente il diritto alla prova, quale nucleo essenziale del diritto di azione e di difesa, diritto che non puo' farsi poggiare su una aprioristica esclusione del valore probatorio della testimonianza di alcuni soggetti fondata su motivi di sospetto e di non sincerita', mentre la valutazione di attendibilita' della prova puo' essere compiuta solo "a posteriori" dal giudice in base al suo prudente apprezzamento).
Massima n. 7879
L'art. 248 cod. proc. civ. - diversamente dall'art. 348 cod. proc. pen., che riconosce, in via di principio, la capacita' a testimoniare di qualsiasi persona, salvo al giudice di valutarne l'attendibilita' - limita l'audizione dei testi minori degli anni quattordici a quei casi in cui sia resa necessaria da particolari circostanze, il che determina una disparita' del tutto irrazionale ed ingiustificata, non essendoci motivo perche' sul punto la disciplina sia diversa secondo che trattasi di processo penale o civile. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 248 cod. proc. civ., per contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., restando assorbito il profilo concernente l'asserita violazione del diritto di difesa.
Massima n. 7880
Come la Corte ha gia', sul piano generale, ripetutamente affermato, il principio di eguaglianza e' applicabile quando vi sia omogeneita' di situazioni da regolare legislativamente ed in modo unitario e coerente, per cui l'eccezione al principio puo' essere consentita solo quando si tratti di situazioni che, pur derivando da basi comuni, differiscano tra loro per aspetti distintivi particolari.
Massima n. 7881
Le modalita' di esercizio del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. possono essere legittimamente disciplinate in modo diverso, purche' tale differenziazione trovi giustificazione nella necessita' dell'adeguamento di dette modalita' alle speciali caratteristiche di ciascun procedimento.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
a) manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 247 del codice di procedura civile, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 248 del 1974;
b) la illegittimità costituzionale dell'art. 248 del codice di procedura civile.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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