Corte costituzionale
Sentenza n. 138/1975
Corte cost., sent. 11 giugno 1975, n. 138
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 138/1975
- Data di deposito
- 11 giugno 1975
- Data di decisione
- 4 giugno 1975
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:138
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 7876
La misura dei termini di notificazione della citazione, di cui all'art. 163 bis c.p.c., in relazione all'art. 143 dello stesso codice, concernente le persone delle quali sono ignoti la residenza, il domicilio o la dimora, prevista in misura piu' ristretta di quella fissata dallo stesso art. 163 bis in relazione all'art. 142 c.p.c., per le persone residenti all'estero, e' espressione dell'esigenza di contemperare il fine dell'istituto della notificazione con quello della certezza degli atti processuali. Detto contemperamento e' perseguito con la previsione di una forma sostitutiva dell'effettiva comunicazione dell'atto, da effettuare in luoghi opportunamente individuati dalla legge, e con la fissazione di termini correlativi ragguagliati alla distanza dei luoghi medesimi. Invece, per quanto riguarda la notificazione alle persone residenti all'estero, la disciplina come sopra disposta ha di mira un sistema che adegui le modalita' di comunicazione dell'atto alla situazione concreta del luogo dove effettivamente si trova la persona da citare, predisponendo, fra l'altro, termini effettivamente commisurati alla distanza. Il legislatore ha pertanto regolato diversamente situazioni non identiche tenendo ragionevolmente conto delle rispettive peculiarita', e deve pertanto escludersi la violazione del principio di eguaglianza, che si verifica solo quando sia riscontrabile una irrazionale differenza di trattamento fra situazioni omogenee.
Massima n. 7877
La congruita' di un termine deve essere valutata tanto in rapporto all'interesse del soggetto che ha l'onere di compiere un certo atto per salvaguardare i propri diritti quanto in rapporto alla funzione assegnata all'istituto nel sistema dell'intero ordinamento, si' che la lesione del diritto di difesa si ha solo quando l'irrazionalita' del termine di preclusione o di decadenza renda meramente apparente o estremamente difficile la possibilita' del suo esercizio. Nel fissare i termini di notificazione della citazione di cui all'art. 163 bis c.p.c. nelle diverse misure indicate per le persone di cui sono ignoti la residenza, il domicilio o la dimora in giorni trenta, quaranta o sessanta, a seconda della distanza del luogo dell'avvenuta notificazione, e per le persone di cui e' nota la residenza all'estero in giorni novanta o centottanta, il legislatore ha operato una valutazione degli elementi obiettivi in funzione della osservanza di indefettibili esigenze processuali, mentre si deve escludere, in relazione a tali elementi, che la misura fissata sia irrazionale nel senso suddetto. E' pertanto da escludere ogni ulteriore sindacabilita' in questa sede della congruita' del termini in questione, affidata, concorrendone le citate condizioni, al discrezionale apprezzamento del legislatore, ed e' conseguentemente infondata la questione di legittimita' del citato art. 163 bis c.p.c. sollevata in relazione all'art. 24 Cost..
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 163 bis del codice di procedura civile, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe dal pretore di Lovere, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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