Corte costituzionale

Sentenza n. 137/1975

Corte cost., sent. 11 giugno 1975, n. 137

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
137/1975
Data di deposito
11 giugno 1975
Data di decisione
4 giugno 1975
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Trimarchi
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:137

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 7874

L'art. 637, comma terzo, codice di procedura civile, che consente agli avvocati e procuratori, per il pagamento di onorari professionali, di proporre domanda di ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo dove ha sede il consiglio dell'ordine, (attribuendo in tal modo ai primi una facolta' di scelta riguardo al giudice competente per territorio) non viola l'art. 24 della Costituzione: infatti nei confronti di tutti gli esercenti la professione legale iscritti nei relativi albi si puo' e si deve presupporre una generica fiducia come riflesso delle qualita' da essi normalmente possedute con la conseguenza che la necessita' imposta al cliente dal citato art. 637, c.p.c., non incide sul criterio di scelta del difensore "intuitu personae".

Massima n. 7875

Gli avvocati e i procuratori in vista e per il fatto dell'esercizio della professione si trovano in una posizione che ha aspetti di peculiarita' che oggettivamente la differenziano da quella di tutti gli altri prestatori d'opera intellettuale in ordine alla corresponsione delle remunerazioni loro dovute: conseguentemente non viola l'art. 3 Cost. la norma contenuta nell'art. 637, terzo comma, cod. proc. civ., che consente ai professionisti legali di scegliere unilateralmente la competenza per territorio in tema di procedimento per ingiunzione verso il cliente per il pagamento degli onorari.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 637, comma terzo, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Ferrara con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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