Corte costituzionale
Sentenza n. 134/1975
Corte cost., sent. 11 giugno 1975, n. 134
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 134/1975
- Data di deposito
- 11 giugno 1975
- Data di decisione
- 4 giugno 1975
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ercole Rocchetti
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:134
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 5, lett.b, legge n. 108 del 17 febbraio 1968
- legge n. 108 del 17 febbraio 1968
Parametri
Massime
Massima n. 7857
Non contrasta con gli artt. 3 e 51 della Costituzione l'art. 5, quinto comma, lett. b), della legge 17 febbraio 1968 n. 108, contenente norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale, impugnato sotto il profilo della disparita' di trattamento tra le cause di ineleggibilita' da esso previste e le cause di ineleggibilita' previste, in analoga materia, dalle leggi elettorali delle Regioni a statuto speciale (Nella specie, trattasi, della ineleggibilita' a consigliere regionale non solo di coloro che hanno maneggiato del denaro della Regione - come dispongono le leggi elettorali delle Regioni a statuto speciale - ma anche di quelli che hanno maneggiato del denaro degli enti locali sottoposti al controllo della Regione). Ed, invero, lo stesso sistema costituzionale, richiedendo leggi particolari per le singole Regioni a statuto speciale (secondo i casi, legge regionale o statale) da un lato, e una legge (statale) per quelle a statuto ordinario, implica necessariamente la possibilita' di regolamentazioni differenziate anche per quanto riguarda i casi di ineleggibilita', con la conseguenza che tale differenziazione, di per se', non puo' implicare violazione di quel principio di eguaglianza che, affermato in via generale dall'art. 3, viene ribadito nel primo comma dell'art. 51 della Costituzione.
Massima n. 7858
Non costituisce sufficiente ragione di illegittimita' costituzionale la circostanza che le disposizioni della legge statale che disciplinano le elezioni dei Consigli regionali a statuto ordinario siano difformi dalle corrispondenti norme dettate dalle singole leggi che regolano la stessa materia per le Regioni a statuto speciale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quinto comma, lett. b, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, contenente norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale, questione proposta, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze