Corte costituzionale

Sentenza n. 134/1975

Corte cost., sent. 11 giugno 1975, n. 134

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
134/1975
Data di deposito
11 giugno 1975
Data di decisione
4 giugno 1975
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:134

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 5, lett.b, legge n. 108 del 17 febbraio 1968
  • legge n. 108 del 17 febbraio 1968

Parametri

Massime

Massima n. 7857

Non contrasta con gli artt. 3 e 51 della Costituzione l'art. 5, quinto comma, lett. b), della legge 17 febbraio 1968 n. 108, contenente norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale, impugnato sotto il profilo della disparita' di trattamento tra le cause di ineleggibilita' da esso previste e le cause di ineleggibilita' previste, in analoga materia, dalle leggi elettorali delle Regioni a statuto speciale (Nella specie, trattasi, della ineleggibilita' a consigliere regionale non solo di coloro che hanno maneggiato del denaro della Regione - come dispongono le leggi elettorali delle Regioni a statuto speciale - ma anche di quelli che hanno maneggiato del denaro degli enti locali sottoposti al controllo della Regione). Ed, invero, lo stesso sistema costituzionale, richiedendo leggi particolari per le singole Regioni a statuto speciale (secondo i casi, legge regionale o statale) da un lato, e una legge (statale) per quelle a statuto ordinario, implica necessariamente la possibilita' di regolamentazioni differenziate anche per quanto riguarda i casi di ineleggibilita', con la conseguenza che tale differenziazione, di per se', non puo' implicare violazione di quel principio di eguaglianza che, affermato in via generale dall'art. 3, viene ribadito nel primo comma dell'art. 51 della Costituzione.

Massima n. 7858

Non costituisce sufficiente ragione di illegittimita' costituzionale la circostanza che le disposizioni della legge statale che disciplinano le elezioni dei Consigli regionali a statuto ordinario siano difformi dalle corrispondenti norme dettate dalle singole leggi che regolano la stessa materia per le Regioni a statuto speciale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quinto comma, lett. b, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, contenente norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale, questione proposta, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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