Corte costituzionale

Sentenza n. 130/1975

Corte cost., sent. 28 maggio 1975, n. 130

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
130/1975
Data di deposito
28 maggio 1975
Data di decisione
21 maggio 1975
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Angelo de Marco
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:130

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 386 del 14 agosto 1974
  • art. 6, comma 1, decreto-legge n. 251 del 6 luglio 1974

Parametri

Massime

Massima n. 7852

Rientra nei poteri statali, il cui esercizio non menoma eventuali diritti, costituzionalmente protetti, riconosciuti alle regioni, riservati totalmente, con legge, all'erario dello Stato, gl'introiti conseguenti a maggiorazioni di imposte, quando tali maggiorazioni siano dirette a fronteggiare esigenze impellenti dell'intera collettivita' nazionale. (Applicazione all'impugnazione dell'art. 6 del d.l. 6 luglio 1974, n. 251 (Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e imposizione di un prelievo tributario "una tantum" sui veicoli a motore, autoscafi e aeromobili) conv. nella L. 14 agosto 1974, n. 386, proposta dalla Regione Sardegna, alla quale l'art. 8 dello Statuto speciale riserva i 6/10 delle imposte di fabbricazione percepite nel territorio nazionale).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso 19 luglio 1974, proposto dalla Regione autonoma della Sardegna avverso il d.l. 19 giugno 1974, n. 229 (Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi);

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 6 luglio 1974, n. 251 (Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e imposizione di un prelievo tributario una tantum sui veicoli a motore, autoscafi e aeromobili), convertito nella legge 14 agosto 1974, n. 346, sollevata dalla Regione autonoma della Sardegna con ricorso 5 agosto 1974, in riferimento agli artt. 8, 47 e 54 dello Statuto speciale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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