Corte costituzionale
Sentenza n. 130/1975
Corte cost., sent. 28 maggio 1975, n. 130
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 130/1975
- Data di deposito
- 28 maggio 1975
- Data di decisione
- 21 maggio 1975
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Angelo de Marco
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:130
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 386 del 14 agosto 1974
- art. 6, comma 1, decreto-legge n. 251 del 6 luglio 1974
Parametri
Massime
Massima n. 7852
Rientra nei poteri statali, il cui esercizio non menoma eventuali diritti, costituzionalmente protetti, riconosciuti alle regioni, riservati totalmente, con legge, all'erario dello Stato, gl'introiti conseguenti a maggiorazioni di imposte, quando tali maggiorazioni siano dirette a fronteggiare esigenze impellenti dell'intera collettivita' nazionale. (Applicazione all'impugnazione dell'art. 6 del d.l. 6 luglio 1974, n. 251 (Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e imposizione di un prelievo tributario "una tantum" sui veicoli a motore, autoscafi e aeromobili) conv. nella L. 14 agosto 1974, n. 386, proposta dalla Regione Sardegna, alla quale l'art. 8 dello Statuto speciale riserva i 6/10 delle imposte di fabbricazione percepite nel territorio nazionale).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso 19 luglio 1974, proposto dalla Regione autonoma della Sardegna avverso il d.l. 19 giugno 1974, n. 229 (Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi);
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 6 luglio 1974, n. 251 (Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e imposizione di un prelievo tributario una tantum sui veicoli a motore, autoscafi e aeromobili), convertito nella legge 14 agosto 1974, n. 346, sollevata dalla Regione autonoma della Sardegna con ricorso 5 agosto 1974, in riferimento agli artt. 8, 47 e 54 dello Statuto speciale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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