Corte costituzionale

Sentenza n. 129/1975

Corte cost., sent. 28 maggio 1975, n. 129

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
129/1975
Data di deposito
28 maggio 1975
Data di decisione
21 maggio 1975
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:129

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, n.3, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
  • art. 75, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
  • art. 15, n.7, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960

Parametri

Massime

Massima n. 7847

L'art. 15, n. 3, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, contenente il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, e' costituzionalmente illegittimo limitatamente alla parte in cui considera ineleggibili gli amministratori di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune, che siano cessati dalla carica o si siano dimessi prima della convalida dell'elezione. La illegittimita' della disposizione deriva dal fatto che la norma non precisa il momento in cui spiega la sua efficacia la causa di ineleggibilita'; e tale momento, che non puo' coincidere ne' con quello delle elezioni ne' con quello in cui il conflitto di interessi si manifesta in tutta la sua evidenza, va individuato nel momento in cui i poteri, a seguito delle elezioni, vengono effettivamente conferiti al consigliere neo-eletto e cioe' nel momento della convalida della elezione che, ai sensi dell'art. 75 del t.u. n. 570 del 1960 deve avvenire nella seduta immediatamente successiva alle elezioni stesse.

Massima n. 7848

Un conflitto determinante ineleggibilita', per essere rilevante, non deve necessariamente essere attuale, bastando che sia anche potenziale, perche' la sua potenzialita' e' gia' sufficiente a porre in pericolo quegli interessi pubblici che si intendono tutelare mediante la eliminazione della situazione di conflittualita'.

Massima n. 7849

Le norme contenute nell'art. 15 nn. 3 e 7 denunciate sotto il profilo della oscurita' della loro formulazione, della genericita', polivalenza e mancata tipizzazione, sono costituzionalmente legittime, in quanto i termini usati dal legislatore esprimono concetti sufficientemente precisi per evitare erronee applicazioni; a tali termini, del resto, la faticosa elaborazione della dottrina e della giurisprudenza ha, da tempo, conferito un contenuto che puo' considerarsi delimitato in modo soddisfacente.

Massima n. 7850

E' compito del giudice, a tutti i livelli, di attribuire alle espressioni legislative, con l'ausilio dei comuni canoni ermeneutici e alla luce dei principi costituzionali, contorni sempre piu' netti e maggiore aderenza alla varieta' dei casi che possono presentarsi nell'esperienza. Invece, la funzione della Corte costituzionale e' quella di porre a confronto la norma, nel significato comunemente ad essa attribuito, con le disposizioni della Costituzione, per rilevarne eventuali contrasti e trarne le conseguenze sul piano costituzionale.

Massima n. 7851

L'art. 15 n. 3 del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, impugnato nella parte in cui, all'interno della categoria degli enti dipendenti, vigilati o sovvenzionati dal Comune, non introduce la distinzione tra enti le cui finalita' possono collidere e quelli i cui scopi sono parzialmente coincidenti con quelli del Comune (es. ECA; Pro-loco), non contrasta con gli art. 3 e 51 della Costituzione. Ed invero, nel dettato, come nella ratio, della disposizione, il conflitto determinante la situazione di ineleggibilita' non e' originato dal contrasto degli scopi perseguiti dagli enti in questione, giacche' questi - in via generale - debbono ritenersi tutti ugualmente volti a soddisfare i bisogni della comunita'. Cio' che e' rilevante, invece, e' quel contrasto di interessi che si realizza quando gli amministratori di enti dipendenti sovvenzionati o vigilati dal Comune divengono amministratori anche di questo ente, cumulando la posizione di destinatari di ordini, di benefici o di controlli con quella di direzione, di erogazione e di vigilanza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, n. 3, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, contenente il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, limitatamente alla parte in- cui considera ineleggibili gli amministratori di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune, che siano cessati dalla carica o si siano dimessi prima della convalida dell'elezione;

2) dichiara non fondate le altre questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, nn. 3 e 7, dello stesso decreto presidenziale, proposte con le ordinanze in epigrafe, dai tribunali di Torino, Spoleto e Paola, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO-ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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