Corte costituzionale
Sentenza n. 127/1975
Corte cost., sent. 28 maggio 1975, n. 127
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 127/1975
- Data di deposito
- 28 maggio 1975
- Data di decisione
- 21 maggio 1975
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Rossano
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:127
Norme oggetto del giudizio
- art. 147, comma 2, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 7845
E' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 147, secondo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, (legge fallimentare) sollevata dalla Corte di cassazione, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sotto il profilo che tale norma nega al fallito la legittimazione a proporre istanza al Tribunale fallimentare per la dichiarazione di fallimento dei soci illimitatamente responsabili. Gli effetti, che gli artt. 42 e 43 legge fallimentare importano sulla disponibilita' dei beni da parte del fallito e sulla sua legittimazione processuale attiva e passiva relativamente ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, giustificano, a termini degli artt. 3 e 24 Cost., la pronuncia di illegittimita', come e' stato ritenuto, con la sent. n. 142/72, per l'ammissibilita' dell'istanza di dichiarazione di fallimento di altri soci illimitatamente responsabili, proposta dal creditore. In conseguenza deve anche dichiararsi, a termini dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 22 legge fallimentare nella parte in cui nega al fallito la legittimazione a proporre reclamo contro la pronunzia del Tribunale che ha respinto l'istanza per la dichiarazione di fallimento di socio illimitatamente responsabile.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (cosiddetta legge fallimentare), nella parte in cui nega al fallito la legittimazione a chiedere la dichiarazione di fallimento dei soci illimitatamente responsabili;
dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge fallimentare, nella parte in cui nega al fallito la legittimazione a proporre reclamo contro la pronuncia del tribunale che ha respinto l'istanza per la dichiarazione di fallimento di socio illimitatamente responsabile.
Cos' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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