Corte costituzionale

Sentenza n. 125/1975

Corte cost., sent. 28 maggio 1975, n. 125

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
125/1975
Data di deposito
28 maggio 1975
Data di decisione
21 maggio 1975
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Rossano
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:125

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 1463 del 26 ottobre 1952

Parametri

Massime

Massima n. 7840

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 legge 26 ottobre 1952, n. 1463 (statizzazione delle scuole elementari per ciechi) sollevata dal Pretore di La Spezia, con ordinanza 12 giugno 1972, in riferimento agli artt. 3 e 34, primo e secondo comma, della Costituzione.

Massima n. 7841

Il principio dell'art. 3, primo comma, Cost., come questa Corte piu' volte ha avuto occasione di affermare, deve intendersi nel senso che "a parita' di situazioni deve corrispondere parita' di trattamento, mentre trattamenti differenziati sono riservati a situazioni obiettivamente diverse, e spetta insindacabilmente al legislatore giudicare sulla parita' o diversita' delle situazioni pur nel rispetto dei criteri di ragionevolezza nonche' degli altri principi costituzionali" (S. n. 45 del 1967). La diversita' di situazioni dei fanciulli ciechi e dei fanciulli veggenti postula sul piano razionale, per quanto concerne l'insegnamento elementare, una diversita' di disciplina legislativa.

Massima n. 7842

L'art. 34, secondo comma, Cost., come emerge dal suo contenuto, non stabilisce affatto un obbligo assoluto rispetto alla generalita' dei cittadini, ma, inteso in connessione con il successivo terzo comma, prevede un diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi piu' alti degli studi, diritto che "la Repubblica rende effettivo con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso". Tali obblighi, come i principi della scuola aperta a tutti e di gratuita' dell'istruzione elementare e media - sanciti dal citato art. 34, primo e secondo comma, Cost. - debbono essere adempiuti nel quadro degli obblighi dello Stato secondo una complessa disciplina legislativa e nell'osservanza dei limiti del bilancio.

Massima n. 7843

L'art. 731 cod. pen. non comporta che il giudice, in singole fattispecie, non possa, ricorrendo i presupposti, escludere la punibilita', nonostante il mancato perseguimento dello scopo dell'istruzione elementare. Al giudice e', pertanto, consentito: valutare con particolare riguardo alla situazione familiare del cieco, i giusti motivi che possono giustificare la mancata istruzione dello stesso; o ritenere perseguito lo scopo della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, "statizzazione delle scuole speciali per ciechi", nella ipotesi di insegnamento impartito, in famiglia, da insegnante qualificato e nell'osservanza della vigilanza dovuta al cieco; e, quindi, escludere, in tale ipotesi, che costituisca reato l'omessa istruzione elementare nella scuola statale per ciechi. (Nella specie il Pretore di La Spezia aveva affermato che l'art. 1 legge 26 ottobre 1952, n. 1463 - con lo stabilire che "l'obbligo scolastico sancito dalle vigenti disposizioni si adempie, per i ciechi in condizioni di educabilita', nelle apposite scuole speciali" - violava gli artt. 3 e 34, primo e secondo comma, Cost. perche' determinava una situazione di profonda ineguaglianza nei confronti dei bambini ciechi, privandoli della possibilita' di utilizzare l'esperienza scolastica, in scuole normali, come mezzo non soltanto di istruzione, ma anche di inserimento e adattamento sociale; e perche' sanciva un obbligo il cui adempimento non era reso possibile in ogni caso rispetto alla generalita' dei destinatari per la mancanza di un istituto specializzato in ogni provincia e per la conseguente necessita', per le famiglie, di affrontare spese per mandare i ragazzi ciechi in istituti specializzati lontani).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463 (statizzazione delle scuole elementari per ciechi), sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 34, primo e secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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