Corte costituzionale

Sentenza n. 123/1975

Corte cost., sent. 28 maggio 1975, n. 123

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
123/1975
Data di deposito
28 maggio 1975
Data di decisione
21 maggio 1975
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Michele Rossano
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:123

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Toscana del 17 giugno 1974

Parametri

Massime

Massima n. 7832

L'atto di rinvio della legge approvata dal Consiglio regionale rivela la volonta' del Governo di chiedere un riesame della stessa legge, tenendo conto soltanto delle censure specificate nel medesimo atto. Ogni questione di legittimita' costituzionale di legge regionale deve essere prospettata nell'atto di rinvio, in modo da consentire al Consiglio regionale una consapevole deliberazione e al Governo di valutare, tenendo conto di siffatta manifestazione di volonta', se sia opportuno promuovere la questione di legittimita' costituzionale (art. 27, terzo e quarto comma, Cost.). (Nella specie la Regione Toscana aveva eccepito l'inammissibilita' della censura sub. a) del primo motivo del ricorso proposto dal Governo perche' non era stata formulata e neppure sistematicamente accennata nel telegramma di rinvio della legge approvata l'11 marzo 1974 e concernente il "trattamento economico del personale per missioni e per trasferimenti").

Massima n. 7833

A termini del quarto comma dell'art. 81 Cost., la legge regionale, che importa nuova e maggiore spesa, deve precisare l'ammontare della spesa e indicare i mezzi per farvi fronte, come questa Corte ha avuto occasione di affermare anche nei confronti delle Regioni, non potendo queste sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidita' di bilancio cui la predetta norma si ispira, in vista anche della stretta correlazione in cui l'attivita' e i mezzi finanziari dello Stato e delle Regioni vengono reciprocamente a trovarsi (sentenze nn. 9 e 54 del 1958; 30 del 1959; 31 del 1961; 1, 41 e 96 del 1966; 47 del 1967; 17 e 135 del 1968; 37 del 1972).

Massima n. 7834

La legge 17 giugno 1974 della Regione Toscana, concernente il "Trattamento economico del personale per missioni e per trasferimenti" viola l'art. 81 Cost. perche' non indica ne' l'ammontare della nuova e maggiore spesa, ne' i mezzi per farvi fronte, dato che si limita, nell'art. 8, a imputare tale spesa "ai capitoli 00400, 01300, 06900, 13.200, 18.300 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 e, per gli anni successivi, ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei rispettivi esercizi finanziari". L'indicazione, in bilancio, di uno o piu' capitoli relativi a una o piu' spese non puo', di per se', significare che per quelle spese sia soddisfatta l'esigenza dell'indicazione della corrispondente copertura voluta dall'art. 81, ultimo comma, Cost. (sentenza n. 66 del 16 dicembre 1959).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Toscana concernente il "trattamento economico del personale per missioni e per trasferimenti", riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 17 giugno 1974.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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