Corte costituzionale

Sentenza n. 116/1975

Corte cost., sent. 21 maggio 1975, n. 116

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
116/1975
Data di deposito
21 maggio 1975
Data di decisione
7 maggio 1975
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:116

Norme oggetto del giudizio

  • art. 389, decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27 aprile 1955

Parametri

Massime

Massima n. 7820

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 389 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., dal pretore di Asti sul rilievo che il Governo avrebbe ecceduto dai limiti della delega contenuta nell'art. 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 51, sia per aver scisso la previsione unica di pena dell'arresto e dell'ammenda riservando ad alcune ipotesi di reato la sola pena pecuniaria e ad altre ipotesi la sola pena detentiva, sia per non avere riprodotto la previsione alternativa di pena quanto meno per le contravvenzioni di maggiore gravita' (tra le quali rientrerebbe quella dell'art. 389, lett. a); per rendersi conto dell'ampiezza del potere di delega conferita, e' sufficiente por mente agli artt. 1 e 4 della legge ed inferirne che il legislatore delegante ha solo inteso fissare i limiti massimi delle sanzioni irrogabili (arresto fino a 3 mesi o ammenda non superiore a L. 300.000) lasciando libero il legislatore delegato di valutare e determinare in concreto quali ipotesi di contravvenzioni dovessero ritenersi piu' o meno gravi e quale dovesse essere per le stesse la qualita' e l'entita' della pena comminabile. Eccesso di delega vi sarebbe stato se fossero stati superati i limiti massimi di pena stabiliti nell'art. 4, ma e' da escludere che il Governo abbia valicato l'ambito del potere assegnatogli per avere operato una scelta, (peraltro discrezionale ed incensurabile in questa sede) tra le varie ipotesi di infrazioni con indicazione della qualita' e della misura delle sanzioni ad esse relative.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 389 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, contenente "norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" sollevata dal pretore di Asti con ordinanza 7 marzo 1973, in relazione all'art. 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 51, contenente "delega al potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro", in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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