Corte costituzionale
Sentenza n. 116/1975
Corte cost., sent. 21 maggio 1975, n. 116
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 116/1975
- Data di deposito
- 21 maggio 1975
- Data di decisione
- 7 maggio 1975
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:116
Norme oggetto del giudizio
- art. 389, decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27 aprile 1955
Parametri
Massime
Massima n. 7820
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 389 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., dal pretore di Asti sul rilievo che il Governo avrebbe ecceduto dai limiti della delega contenuta nell'art. 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 51, sia per aver scisso la previsione unica di pena dell'arresto e dell'ammenda riservando ad alcune ipotesi di reato la sola pena pecuniaria e ad altre ipotesi la sola pena detentiva, sia per non avere riprodotto la previsione alternativa di pena quanto meno per le contravvenzioni di maggiore gravita' (tra le quali rientrerebbe quella dell'art. 389, lett. a); per rendersi conto dell'ampiezza del potere di delega conferita, e' sufficiente por mente agli artt. 1 e 4 della legge ed inferirne che il legislatore delegante ha solo inteso fissare i limiti massimi delle sanzioni irrogabili (arresto fino a 3 mesi o ammenda non superiore a L. 300.000) lasciando libero il legislatore delegato di valutare e determinare in concreto quali ipotesi di contravvenzioni dovessero ritenersi piu' o meno gravi e quale dovesse essere per le stesse la qualita' e l'entita' della pena comminabile. Eccesso di delega vi sarebbe stato se fossero stati superati i limiti massimi di pena stabiliti nell'art. 4, ma e' da escludere che il Governo abbia valicato l'ambito del potere assegnatogli per avere operato una scelta, (peraltro discrezionale ed incensurabile in questa sede) tra le varie ipotesi di infrazioni con indicazione della qualita' e della misura delle sanzioni ad esse relative.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 389 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, contenente "norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" sollevata dal pretore di Asti con ordinanza 7 marzo 1973, in relazione all'art. 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 51, contenente "delega al potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro", in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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