Corte costituzionale
Sentenza n. 104/1975
Corte cost., sent. 7 maggio 1975, n. 104
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 104/1975
- Data di deposito
- 7 maggio 1975
- Data di decisione
- 24 aprile 1975
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Trimarchi
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:104
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, ultimo co., legge n. 831 del 28 luglio 1961
Parametri
Massime
Massima n. 7791
Qualora l'ordinanza di rimessione prospetti la questione di legittimita' costituzionale relativamente ad una norma che si assuma contenuta nella disposizione di legge impugnata, e la Corte, procedendo alla interpretazione sistematica del sistema legislativo, rilevi che quella norma e' invece contenuta in altra disposizione, la questione va dichiarata non fondata. (Nella specie il giudice a quo aveva impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., l'art. 8 ultimo comma della legge 28 luglio 1961, n. 831, (provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditorati agli studi e degli ispettorati centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica) assumendo che detto articolo escludesse per il personale in esso indicato la corresponsione della indennita' di anzianita'; la Corte invece ha ritenuto che detta esclusione fosse prevista dall'art. 18, parte prima, in relazione all'art. 9, del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831 (recante "Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditorati agli studi e degli ispettorati centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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