Corte costituzionale
Ordinanza n. 246/1975
Corte cost., ord. 17 dicembre 1975, n. 246
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 246/1975
- Data di deposito
- 17 dicembre 1975
- Data di decisione
- 10 dicembre 1975
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- OGGIONI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:246
Norme oggetto del giudizio
- art. 465, comma 2, codice di procedura penale 1930
- art. 348, comma 3, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 8123
Le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 348, terzo comma, e 465, secondo comma, C.P.P., sollevate in quanto il divieto di assumere come testi i coimputati ancorche' prosciolti o condannati, sancito dalla prima norma, e la facolta' di lettura in dibattimento delle dichiarazioni rese dagli stessi in istruttoria, prevista dalla seconda norma, lederebbero il diritto di difesa dell'imputato, sono manifestamente infondate perche' gia' decise con la sent. n. 154 del 1973, che le ha dichiarate infondate.
Massima n. 8124
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 348, terzo comma, C.P.P., sollevata in quanto il divieto di assumere come testi i coimputati ancorche' prosciolti o condannati lederebbe il principio di eguaglianza, istituendo un'irrazionale discriminazione a danno di detti soggetti, non assume autonomo rilievo rispetto a quelle gia' dichiarate infondate dalla Corte con la sent. n. 154 del 1973, ed ivi, esaminate anche sotto il profilo della razionalita' della disciplina. Puo' pertanto adottarsi al riguardo una decisione di manifesta infondatezza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 348, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe, dal pretore di Roccamonfina e dalla Corte d'assise di Siracusa: questione già decisa con la sentenza di questa Corte n. 154 del 1973;
b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 348, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata dal pretore di Roccamonfina con la suindicata ordinanza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione: questione già decisa con la suindicata sentenza di questa Corte;
c) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 465, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe della Corte d'assise di Siracusa, in riferimento all'art. 24 della Costituzione: questione parimenti già decisa con la ricordata sentenza n. 154 del 1973.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1975.
LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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