Corte costituzionale
Ordinanza n. 228/1975
Corte cost., ord. 17 luglio 1975, n. 228
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 228/1975
- Data di deposito
- 17 luglio 1975
- Data di decisione
- 8 luglio 1975
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Vezio Crisafulli
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:228
Norme oggetto del giudizio
- art. 148, codice di procedura penale 1930
- art. 41, comma 1, codice di procedura civile
Parametri
- art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 134, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 8054
A norma dell'art. 37, terzo e quarto comma della legge n. 87 del 1953, la Corte costituzionale e' chiamata a deliberare senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza", rimanendo percio' impregiudicata, ove la pronuncia sia di ammissibilita', la facolta' delle parti di proporre nel corso ulteriore del giudizio, anche su questo punto, istanze ed eccezioni.
Massima n. 8055
In considerazione del principio della tipicita' dei provvedimenti del giudice (art. 148 c.p.p.) l'ordinanza di un organo giurisdizionale che, da una parte provveda in ordine al processo in corso disponendo la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e dall'altra contestualmente denunci l'insorto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato chiedendone la risoluzione, e' formalmente idonea per una valida instaurazione del giudizio dinanzi alla Corte predetta, a norma dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, che prevede, in termini generali, per la proposizione di tali conflitti la forma del "ricorso".
Massima n. 8056
Per stabilire se esiste "la materia di un conflitto" la cui risoluzione spetti alla competenza della Corte costituzionale, secondo la dizione del quarto comma dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, deve accertarsi, in linea di sommaria delibazione, se concorrono i requisiti, a norma del primo comma, ad aversi conflitto tra poteri dello Stato, rientrante nella previsione dell'art. 134 della Costituzione. E cioe' se il conflitto sorge "tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartengono" e "per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata, per i vari poteri, da norme costituzionali". il primo comma dell'art. 37 (con implicito riguardo ai poteri complessi, quali sono tanto quello giurisdizionale quanto quello legislativo, che vengono in considerazione nella specie) designa inoltre, gli organi legittimati ad essere parti di conflitti ex art. 134 Cost., valendosi di una perifrasi, con la quale si allude ad organi i cui atti e comportamenti siano idonei a configurarsi come espressione ultima ed immodificabile dei poteri rispettivi: nel senso che nessun altro organo, all'interno di ciascun potere, sia abilitato ad intervenire - d'ufficio o dietro sollecitazione del potere controinteressato - rimuovendo o provocando la rimozione dell'atto o del comportamento che si assumono lesivi.
Massima n. 8057
A norma dell'art. 37 della legge n. 87, la cerchia degli organi "competenti a dichiarare definitivamente" la volonta' del potere cui appartengono e' piu' larga di quella degli organi comunemente detti "supremi" in quanto strutturalmente collocati al vertice di un potere, e deve essere individuato caso per caso, alla stregua dell'ordinamento funzionale di ciascun potere e della posizione assegnata dalle norme costituzionali ai diversi organi che lo compongono, quale tra questi sia da considerare competente a dichiararne definitivamente la volonta'; pertanto i singoli organi giurisdizionali, esplicando le loro funzioni in situazione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono da considerare legittimati - attivamente e passivamente - ad essere parti di conflitti di attribuzione, prescindendo dalla proponibilita' di gravami predisposti a tutela di interessi diversi.
Massima n. 8058
L'art. 37 della legge n. 87 del 1953 che, nel secondo comma, per le "questioni di giurisdizione", comprensive dei tradizionali conflitti tra il potere esecutivo e il potere giurisdizionale, mantiene ferme "le norme vigenti", deve essere inteso nel senso che, in tali ipotesi, il primo che contesti la sussistenza della giurisdizione nei confronti di un suo atto, e' in grado di tutelare i propri interessi con i mezzi processuali esperibili all'interno del giudizio, nella sua qualita' di parte di questo (come di solito avviene) od anche, eccezionalmente, valendosi dell'istituto di cui all'art. 41, primo comma, c.p.c., salva - ulteriormente - la possibilita' di sollevare il conflitto ex art. 134 Cost., dinanzi a questa Corte.
Massima n. 8059
La Commissione parlamentare "antimafia" e' da considerare legittimata - attivamente e passivamente - ad essere parte di conflitto di attribuzione di tra poteri dello Stato, oltre e prima ancora che per l'autonomia di determinazioni ad essa, nella specie, derivante dalla avvenuta istituzione con legge, per la considerazione di ordine piu' generale che, a norma dell'art. 82 Cost., la potesta' riconosciuta alle Camere di disporre inchieste su materie di pubblico interesse non e' esercitabile altrimenti che attraverso la interposizione di Commissioni a cio' destinate, delle quali puo' ben dirsi percio' che, per l'espletamento e per la durata del loro mandato, sostituiscono ope constitutionis lo stesso Parlamento, dichiarandone percio' "definitivamente la volonta'" ai sensi del primo comma dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953.
Massima n. 8060
Assumendosi dal tribunale ricorrente che il rifiuto opposto dalla Commissione d'inchiesta alla richiesta di documenti, da esso ritenuti necessari ai fini probatori, concreterebbe una illegittima menomazione della pienezza della funzione istituzionalmente spettante al potere giurisdizionale, esplicata dal Tribunale medesimo, per la limitazione che ne risulterebbe all'accertamento dei fatti ed alle conseguenti valutazioni di sua competenza, il sollevato conflitto involge l'applicazione di norme costituzionali sulla giurisdizione. E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Torino - prima sezione penale - nei confronti della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal tribunale di Torino - seconda sezione penale - nei confronti della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, con l'ordinanza di cui in epigrafe;
dispone: a) che la Cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al ricorrente della presente ordinanza; b) che, a cura del ricorrente (seconda sezione penale del tribunale di Torino), il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Commissione predetta, in persona del suo Presidente, entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione di cui sopra.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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