Corte costituzionale

Sentenza n. 98/1974

Corte cost., sent. 18 aprile 1974, n. 98

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
98/1974
Data di deposito
18 aprile 1974
Data di decisione
4 aprile 1974
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:98

Norme oggetto del giudizio

  • art. 53, regio decreto legge n. 1827 del 4 ottobre 1935

Parametri

Massime

Massima n. 7164

L'art. 53 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, che, "nei casi di tardivo versamento dei contributi delle assicurazioni obbligatorie, per i quali non si faccia luogo all'applicazione della disposizione di cui al n. 2 dell'art. 111, (pagamento della somma aggiuntiva), stabilisce che "il datore di lavoro e' tenuto al contemporaneo pagamento degli interessi di mora, nella misura stabilita per l'interesse legale in materia civile", non contrasta con gli artt. 23 e 3 della Costituzione: in realta' il citato art. 53, lungi dall'autorizzare una scelta tra due sanzioni (il pagamento degli interessi di mora ovvero quello della somma aggiuntiva), si limita a disporre che, quando non si fa luogo alla applicazione della maggiore sanzione del pagamento della somma aggiuntiva, si debbono pagare gli interessi di mora. Pertanto, la previsione che concerne l'obbligo di pagare, come quello di non pagare, la somma aggiuntiva non e' contenuta nell'art. 53, ma e' contemplata nell'art. 111, rispetto al quale il giudice di merito aveva dichiarata non fondata la questione di costituzionalita', che, del resto, era stata gia' disattesa dalla Corte con sentenza n. 76 del 1966. Cfr.: sent. n. 76/1966.

Massima n. 7165

Quando la norma denunciata ha un contenuto diverso da quello attribuitogli dal giudice a quo, la questione di legittimita' costituzionale, proposta con riferimento al presunto contenuto della norma stessa, deve essere dichiarata non fondata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, primo comma, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, sul coordinamento legislativo della previdenza sociale; questione proposta, con l'ordinanza in epigrafe, dal tribunale di Ravenna, in riferimento agli artt. 23 e 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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