Corte costituzionale

Sentenza n. 97/1974

Corte cost., sent. 18 aprile 1974, n. 97

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
97/1974
Data di deposito
18 aprile 1974
Data di decisione
4 aprile 1974
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:97

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, legge della Regione siciliana n. 11 del 28 aprile 1954

Parametri

Massime

Massima n. 7162

L'art. 6 della legge regionale siciliana 28 aprile 1954, n. 11, prevede il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa soltanto per il primo trasferimento a titolo oneroso di appartamenti di nuova costruzione mentre non contempla simile agevolazione per i trasferimenti di appartamenti e negozi effettuati congiuntamente con lo stesso atto, a differenza della legge regionale 2 luglio 1949, n. 408 (art. 17, secondo comma) che in questa ipotesi accorda la riduzione alla meta' dell'imposta di registro e al quarto dell'imposta ipotecaria. La norma regionale non e' costituzionalmente illegittima per contrasto con gli artt. 14, 17 e 36 dello Statuto della Regione siciliana: la potesta' legislativa concorrente di tale Regione in materia tributaria e' infatti tenuta a rispettare i principi e gli interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, (art. 36) ma non e' obbligata a ripeterne pedissequamente le norme, alle quali la Regione puo' e deve introdurre quelle variazioni utili ad adattare le leggi nazionali alle speciali necessita' del suo territorio. Ne consegue che il citato art. 6 ben poteva, nel concedere esenzioni fiscali, limitare l'ambito di esse, in relazione al primo trasferimento, ai soli appartamenti, senza estenderla anche ai negozi, giusta quanto prevede invece l'analoga norma della legge nazionale.

Massima n. 7163

Il trattamento fiscale stabilito dall'art. 6 della legge regionale siciliana 28 aprile 1954 n. 11 per i trasferimenti di appartamenti e negozi effettuati congiuntamente con lo stesso atto, pur essendo diverso da quello previsto nella stessa ipotesi dalla legislazione nazionale, non puo' essere censurato sotto il profilo dell'eguaglianza e della capacita' contributiva, rispettivamente tutelati dagli artt. 3 e 53 della Costituzione, perche' non mancano razionali motivi per giustificare la differenza di valutazioni che, nella discrezionalita' del potere a ciascuno spettante, hanno in materia ispirato le norme dello Stato e quelle della Regione. Deve infatti supporsi che quest'ultima, escludendo dallo sgravio tributario, in occasione del loro primo trasferimento, ambienti terranei destinati a negozi, abbia inteso concentrare la funzione incentivante del beneficio agli appartamenti, in considerazione della riscontrata maggiore necessita' di alloggi e della loro maggiore idoneita' al piu' immediato appagamento di bisogni sociali.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione siciliana in data 28 aprile 1954, n. 11, avente per oggetto sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie, sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, dal tribunale di Messina, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione e 14, 17 e 36 dello Statuto speciale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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